Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 29 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla LACFC

dell’UE, dal momento che non sarebbe possibile rilasciare attestazioni di origine basate sul diritto estero in Svizzera e che la richiesta di informazioni all’UE risulterebbe dispendiosa in termini di tempo e poco sensata. Anche l’applicazione di regole svizzere o specifiche per Paese risulterebbe dispen- diosa e comporterebbe un’incertezza del diritto.

Nessuna indicazione: l’USS esige regole d’origine incisive, affinché il cemento lavorato proveniente dall’UE/AELS sia soggetto alla tassa di adeguamento alle frontiere qualora il clinker provenga da Stati terzi. L’HIV critica il recepimento delle regole non preferenziali dell’UE, ritenendole difficili da gestire. Anche scienceindustries respinge la presa in considerazione delle regole dell’UE per l’importazione in Svizzera e intende mantenere la prassi vigente delle regole d’origine non preferenziali. L’ISDU chiede deroghe e sostegno internazionale per i Paesi più poveri.

4.3 Principi della tassa di adeguamento alle frontiere

Domanda: Condividete i principi previsti negli articoli 3 e 4 del progetto preliminare posto in consulta zione, in particolare il fatto che l’obbligo di adeguamento ai fini dell’importazione in libera pratica sorga nel momento in cui la dichiarazione delle merci diviene vincolante, le possibili deroghe per piccoli quantitativi di merci e la definizione dei responsabili delle merci quali persone assoggettate all’obbligo di adeguamento?

SÌ: dieci Cantoni (AG, AI, AR, FR, GE, GL, GR, JU, SO, ZG), la CCA, il pvl e diversi esponenti dell’eco- nomia (Avenergy, Materiali di costruzione circolari Svizzera, Stahl Gerlafingen, swisscleantech) appro- vano esplicitamente i principi proposti. Materiali di costruzione circolari Svizzera si dice esplicitamente favorevole all’introduzione di una soglia minima, in quanto contribuisce a mantenere proporzionato l’onere amministrativo.

SÌ con riserve: quattro Cantoni (BL, UR, VD, VS) sostengono i principi alla base, pur avanzando delle riserve. Essi chiedono che per il quantitativo minimo di merci si applichi lo stesso approccio adottato nell’UE (UR) e che le deroghe per piccoli quantitativi siano definite più chiaramente, in quanto altri- menti verrebbero incluse solo pochissime imprese (VD). Basilea Campagna ritiene che la soglia mi- nima di 50 tonnellate, proposta nel rapporto della commissione, sia sproporzionatamente elevata.

Diverse associazioni economiche (cemsuisse, economiesuisse, Commercio Svizzera, metal.suisse, Swissmem) sottolineano che un adeguamento del carbonio alle frontiere potrebbe causare svantaggi per gli esportatori in termini di concorrenza. Per tale motivo, la tassa di adeguamento alle frontiere e la tassa sul CO2 dovrebbero essere rimborsate in caso di esportazione verso Paesi che non hanno con- venuto con la Confederazione o con l’UE regolamentazioni comparabili a quelle dell’Accordo di colle- gamento. Inoltre, economiesuisse e Swissmem chiedono che le deroghe si applichino solo alle impor- tazioni inferiori a un valore soglia di 300 tonnellate stabilito a livello legislativo, mentre scienceindu- stries condivide entrambe le richieste (senza una presa di posizione esplicita). L’associazione cem- suisse sostiene in linea di principio una soglia minima, la cui entità dovrebbe però tenere conto sia dell’efficacia sia dell’onere amministrativo.

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