Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 19 pagine

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documenti richiesti e che l’AFC possa sempre esigere, nel singolo caso, la consegna dei documenti succitati (art. 21 cpv. 1bisOIPrev).

2.1.2 OTB

L’articolo 9 capoverso 4 e l’articolo 12 capoverso 2 OTB sanciscono che una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata svizzera (art. 9 cpv. 4) o una società cooperativa (art. 12 cpv. 2) deve inoltrare spontaneamente all’AFC, entro 30 giorni dall’approvazione del conto annuale, la relazione sulla gestione o una copia firmata del conto annuale, se la somma di bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi. Negli altri casi i documenti vanno presentati solo su richiesta.

Anche nell’ambito delle tasse di bollo si intende ridurre l’onere amministrativo per le società. Pertanto, il criterio della somma di bilancio superiore a cinque milioni di franchi viene eliminato senza sostituzione nei due articoli dell’OTB summenzionati. Inoltre, le società e le cooperative dovranno inoltrare i documenti all’AFC soltanto su richiesta di quest’ultima.

2.2 Estensione della procedura di notifica relativa all’imposta preventiva ad altri rapporti all’interno di un gruppo

2.2.1 Principi

L’imposta preventiva è riscossa sui redditi di capitali mobili, segnatamente sui proventi da partecipazioni versati fra società di un gruppo. L’aliquota d’imposta è pari al 35 per cento della prestazione imponibile. Secondo l’articolo 14 capoverso 1 LIP, il debitore della prestazione ha l’obbligo di trasferire l’imposta al beneficiario della prestazione imponibile («traslazione»).

Il beneficiario della prestazione imponibile ha diritto al rimborso dell’imposta purché soddisfi le condizioni pertinenti. Anche nel quadro di prestazioni fra società dello stesso gruppo, in generale è considerata beneficiaria della prestazione la persona giuridica che incassa il reddito (dividendo o prestazione valutabile in denaro) e può disporne liberamente (cfr. il promemoria dell’AFC relativo alla determinazione del beneficiario della prestazione dal profilo dell’imposta preventiva). L’imposta preventiva deve pertanto essere obbligatoriamente trasferita a questa persona, e alla stessa spetta l’adempimento delle condizioni per il rimborso dell’imposta.

Considerato l’obbligo legale di trasferire l’imposta, inizialmente il beneficiario riceve soltanto il 65 per cento della prestazione. Se il beneficiario soddisfa le condizioni richieste, l’imposta preventiva gli viene rimborsata in tutto o in parte. Il rimborso completo è effettuato per prestazioni tra società di un gruppo che hanno sede in Svizzera.

Nel caso di prestazioni transfrontaliere, l’esistenza di una convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI) e lo sgravio che quest’ultima prevede determinano il rimborso. Anche l’accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio