Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 19 pagine

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Articolo 3 capoverso 1

Al capoverso si apporta una modifica dal punto di vista redazionale affinché sia chiaro che l’altro trattato internazionale debba essere «pertinente».

Articolo 3 capoverso 2

Il capoverso non menziona più il modulo ufficiale e indica invece che la richiesta deve essere presentata in forma elettronica.

Articolo 3 capoverso 3

Al capoverso si apporta una modifica dal punto di vista redazionale affinché sia chiaro che l’altro trattato internazionale debba essere «pertinente».

Articolo 3 capoverso 4

L’indicazione «per scritto» è eliminata senza sostituzione in quanto l’autorizzazione è comunicata in forma elettronica.

Articolo 3 capoverso 5

Il capoverso rimane invariato.

Articolo 4

L’articolo è stato riformulato ma il suo tenore non subisce alcuna modifica.

Articolo 5 capoverso 1

Il capoverso non menziona più il modulo 108 dell’AFC e indica invece che la dichiarazione deve essere effettuata in forma elettronica. Precisa poi esplicitamente che si applica lo sgravio dell’imposta preventiva previsto dalla pertinente convenzione per evitare la doppia imposizione o da un altro trattato internazionale per i casi di partecipazione determinante.

Articolo 5 capoverso 2

L’espressione «per motivi importanti» è eliminata perché non risulta rilevante ai fini della prassi. Il capoverso non menziona più il modulo 108 dell’AFC e indica invece che la richiesta deve essere inoltrata in formato elettronico unitamente alla dichiarazione dei dividendi versati. La riserva dell’avvio di una procedura penale è inoltre eliminata perché questa possibilità è sempre data e non deve essere menzionata esplicitamente.

Articolo 6

Le previgenti disposizioni dell’articolo 6 vengono inserite nell’articolo 10. Il nuovo articolo 6 definisce il concetto di «rimanenti rapporti tra società del gruppo».

Articolo 7

La previgente disposizione dell’articolo 7 è abrogata perché lo scambio di informazioni ivi sancito non è mai stato applicato nella pratica. Il nuovo articolo 7 stabilisce come deve essere effettuato lo sgravio alla fonte nei rimanenti rapporti tra società del gruppo.