Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 19 pagine

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automatico di informazioni finanziarie (SAI CH-UE)12 può essere rilevante. Se nel singolo caso non è applicabile alcuna CDI, la deduzione dell’imposta preventiva costituisce un onere definitivo.

Se, in caso di partecipazione determinante, si applica una CDI, in funzione della situazione vi è un rimborso completo o parziale oppure non avviene alcun rimborso. Nel quadro di prestazioni versate nel rapporto diretto tra società madre e filiale, l’imposta può essere rimborsata interamente se la società con sede all’estero è situata all’interno dell’UE, mentre il rimborso sarà parziale se ha sede negli Stati Uniti o in Cina. Nel quadro di prestazioni versate nei rimanenti rapporti tra società di un gruppo, l’imposta preventiva è rimborsata soltanto in parte e rimane un onere fiscale definitivo di regola pari al 15 per cento (secondo quanto previsto dalla CDI per i dividendi).

2.2.2 Procedura di notifica

In determinati casi si può rinunciare alla riscossione dell’imposta preventiva e notificare invece la prestazione imponibile (procedura di notifica). La procedura di notifica è facoltativa (art. 20 cpv. 1 LIP) e, tra l’altro, può essere applicata soltanto se tutte le condizioni per il rimborso sono chiaramente adempiute.

Conformemente all’articolo 20 capoverso 2 LIP, il Consiglio federale definisce i casi in cui è ammessa la procedura di notifica. La procedura deve essere ammessa in particolare per la distribuzione di dividendi e prestazioni valutabili in denaro tra società di un gruppo, sia nel caso in cui entrambe hanno sede in Svizzera, sia nel caso in cui una ha sede all’estero.

Nel caso in cui entrambe abbiano sede in Svizzera, una società può applicare la procedura di notifica soltanto se detiene una partecipazione minima del 10 per cento al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una cooperativa (di seguito «prestazioni tra una filiale e la società madre»). Nel caso in cui una delle due società abbia sede all’estero, la CDI applicabile regola la partecipazione minima richiesta per quanto riguarda le prestazioni transfrontaliere. Se la CDI non prevede alcuna partecipazione minima, il limite del 10 per cento si applica anche a tali operazioni transfrontaliere.

In applicazione del diritto vigente, la procedura di notifica per prestazioni all’interno di un gruppo è in linea di principio utilizzata unicamente nel rapporto diretto tra una filiale e la società madre. Fanno eccezione i controlli ufficiali e le verifiche contabili nel caso di prestazioni versate fra società svizzere del gruppo. In questi casi, anche le prestazioni valutabili in denaro maturate in anni anteriori e versate a un’altra società del gruppo che non sia la società madre (di seguito «rimanenti rapporti tra società del gruppo») possono essere notificate mediante l’apposita procedura (art. 24 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OIPrev).

12 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale, RS 0.641.926.81