Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 19 pagine

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3.1 Modifica dell’OIPrev

Articolo 21 capoverso 1 OIPrev

Finora l’articolo 21 capoverso 1 OIPrev non menzionava esplicitamente la società in accomandita. Questa forma giuridica viene pertanto aggiunta.

Si elimina inoltre la menzione del modulo ufficiale, poiché in futuro le informazioni indicate al capoverso 1 dovranno essere consegnate all’AFC in formato elettronico.

In seguito all’eliminazione senza sostituzione delle lettere a, d ed e, le imprese interessate non dovranno più consegnare i loro rapporti di gestione o conti annuali a condizione che non abbiano eseguito una prestazione imponibile.

Articolo 26a

Rispetto alla precedente, la nuova disposizione dell’articolo 26a comporta modifiche sia sul piano materiale che su quello della sistematica legislativa ed è strutturata come segue:

Capoverso Tema Modifica

1 Dividendi e prestazioni valutabili in denaro deve essere

nel rapporto società madre-filiale adeguato

1bisPrestazione valutabile in denaro nei rimanenti nuovo

rapporti tra società del gruppo

2 Procedura deve essere

adeguato

3 Diritto al rimborso nessun adeguamento 4 Riserva della riscossione posticipata nessun adeguamento