Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 19 pagine
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3 Commento ai singoli articoli
3.1 Modifica dell’OIPrev
Articolo 21 capoverso 1 OIPrev
Finora l’articolo 21 capoverso 1 OIPrev non menzionava esplicitamente la società in accomandita. Questa forma giuridica viene pertanto aggiunta.
Si elimina inoltre la menzione del modulo ufficiale, poiché in futuro le informazioni indicate al capoverso 1 dovranno essere consegnate all’AFC in formato elettronico.
In seguito all’eliminazione senza sostituzione delle lettere a, d ed e, le imprese interessate non dovranno più consegnare i loro rapporti di gestione o conti annuali a condizione che non abbiano eseguito una prestazione imponibile.
Articolo 26a
Rispetto alla precedente, la nuova disposizione dell’articolo 26a comporta modifiche sia sul piano materiale che su quello della sistematica legislativa ed è strutturata come segue:
Capoverso Tema Modifica
1 Dividendi e prestazioni valutabili in denaro deve essere
nel rapporto società madre-filiale adeguato
1bisPrestazione valutabile in denaro nei rimanenti nuovo
rapporti tra società del gruppo
2 Procedura deve essere
adeguato
3 Diritto al rimborso nessun adeguamento 4 Riserva della riscossione posticipata nessun adeguamento