Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 19 pagine
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4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
4.2.1 Ripercussioni a seguito della rinuncia all’obbligo di consegna obbligatoria del
conto annuale in determinati casi
Questa misura non ha alcuna conseguenza per il personale.
4.2.2 Ripercussioni finanziarie a seguito dell’estensione della procedura di notifica
alle prestazioni valutabili in denaro all’interno di un gruppo
I Cantoni devono attendersi una diminuzione delle entrate della quota cantonale dell’imposta preventiva, pari al 10 per cento del prodotto netto annuo di tale imposta.
4.3 Ripercussioni sull’economia, sulla società e sull’ambiente
Le misure proposte nel presente progetto si traducono in uno sgravio amministrativo delle imprese interessate e rafforzano pertanto la competitività della piazza economica svizzera. Grazie alla limitazione del relativo obbligo, circa 45 000 imprese non saranno ad esempio più tenute a inoltrare ogni anno i loro conti annuali all’AFC.
Oggi, tranne che nel quadro delle prestazioni tra una filiale e la società madre, quando all’interno di un gruppo si versano prestazioni valutabili in denaro, il gruppo deve innanzitutto pagare l’imposta preventiva e in seguito richiederne il rimborso, il che richiede tempo. Nel 2025 il trattamento della richiesta di rimborso ha richiesto in media 73 giorni (60 giorni nel 2024; la statistica considera tutte le richieste di rimborso). Le società devono dunque disporre di liquidità sufficiente e questo può rappresentare una sfida importante a seconda dell’ammontare dell’imposta preventiva e della situazione finanziaria dei gruppi.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
In virtù dell’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale16, dell’articolo 73 capoverso 1 della legge federale del 13 ottobre 196517 sull’imposta preventiva e dell’articolo 54 LTB, compete al Consiglio federale emanare le disposizioni di esecuzione necessarie. Inoltre, sulla base dell’articolo 20 capoverso 2 LIP il Consiglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa e le relative modalità di svolgimento. Per quanto attiene alle altre ordinanze da modificare con il presente progetto, in virtù dell’articolo 35 capoverso 1 lettera a della legge federale del
16 RS 101
17 RS 642.21