Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 19 pagine
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2.2.3 Proposta di estendere la procedura di notifica
La procedura di notifica verrà ora estesa alle prestazioni effettuate nei rimanenti rapporti tra società del gruppo. Potranno beneficiarne le società i cui conti annuali sono integralmente o in parte consolidati nel conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti (art. 14a cpv. 2 OIPrev). D’altro canto, la prestazione imponibile potrà essere notificata unicamente per via elettronica, sia nel rapporto tra filiale e società madre sia nei rimanenti rapporti tra società del gruppo.
Per attuare l’estensione della procedura di notifica ai rapporti tra società svizzere, è necessario adeguare l’articolo 26a OIPrev. Per quanto attiene alle transazioni transfrontaliere, occorre rivedere integralmente l’ordinanza sullo sgravio e modificare l’ordinanza CDI-USA.
Se una CDI (o l’Accordo SAI CH-UE) è applicabile ai rimanenti rapporti tra società del gruppo, la società contribuente può soddisfare ai suoi obblighi fiscali mediante dichiarazione della prestazione imponibile e deve versare all’AFC soltanto il corrispettivo dell’onere fiscale definitivo (imposta residua), che di regola ammonta al 15 per cento. Se nessuna CDI (e nemmeno l’Accordo SAI CH-UE) è applicabile, la società contribuente deve pagare per intero l’imposta preventiva all’AFC, ossia il 35 per cento.
Il Consiglio federale ha esaminato l’opportunità di tale estensione della procedura di notifica nel suo rapporto del 13 dicembre 2024 in adempimento del postulato 22.3396 Una prassi di imposizione fiscale unitaria per impedire la penalizzazione delle imprese svizzere, ritenendola una misura in grado di ridurre l’onere amministrativo delle imprese attraverso la soppressione della procedura di rimborso. Un altro vantaggio della procedura di notifica consiste nel fatto che preserva la liquidità all’interno del gruppo, dato che evita il pagamento di un’imposta preventiva di cui deve successivamente essere richiesto il rimborso mediante l’apposita procedura.
2.2.4 Svolgimento della futura procedura di notifica dei dividendi e delle prestazioni
valutabili in denaro
La futura procedura di notifica dei dividendi e delle prestazioni valutabili in denaro versati tra società del gruppo che hanno entrambe sede in Svizzera o di cui una ha sede all’estero si svolgerà come segue: