Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 19 pagine

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Capoverso 1

Il capoverso mantiene la definizione attuale del rapporto tra società madre e filiale. Ora chiarisce però che si può far capo alla procedura di notifica non solo per il versamento di dividendi ma anche per le prestazioni valutabili in denaro.

È inoltre soppresso il requisito formale iscritto al capoverso 1 secondo cui l’istanza deve essere redatta su un modulo ufficiale. La procedura da seguire è ora definita al capoverso 2.

Il capoverso 1 disciplina dunque quali società possono beneficiare della procedura di notifica in caso di prestazioni versate nel rapporto tra società madre e filiale e precisa che gli obblighi fiscali possono essere adempiuti notificando i dividendi o le prestazioni valutabili in denaro, senza che sia necessario soddisfare il requisito formale dell’istanza tramite modulo ufficiale.

Capoverso 1bis

Il nuovo capoverso 1bisestende il campo di applicazione della procedura di notifica. La procedura può ora essere utilizzata anche per le prestazioni valutabili in denaro versate a società del gruppo che non raggiungono la partecipazione minima del 10 per cento fissata al capoverso 1, purché la società beneficiaria sia una persona giuridica, un investimento collettivo di capitale o un ente pubblico secondo l’articolo 14a capoverso 2 OIPrev. La procedura di notifica viene così estesa oltre il rapporto tra società madre e filiale, comprendendo anche gli altri rapporti esistenti tra società del gruppo.

Capoverso 2

L’obbligo del beneficiario di ordinare la notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta, attualmente statuito al capoverso 1, viene trasferito nel nuovo capoverso 2. Il capoverso prevede quindi che la società beneficiaria ordini alla società contribuente di soddisfare alle sue obbligazioni fiscali senza dedurre l’imposta preventiva, mediante la notifica dei dividendi o della prestazione valutabile in denaro. Questo garantisce che la società che fornisce la prestazione sia cosciente del fatto che la procedura di notifica è applicabile e che in seguito non è più possibile svolgere una procedura di rimborso.

Ora la notifica all’AFC può essere presentata soltanto in formato elettronico. Come finora, oltre a notificare i dividendi la società contribuente deve consegnare all’AFC anche il conto annuale comprensivo di allegato. Il termine per richiedere la procedura di notifica scade 30 giorni dalla scadenza dei dividendi o della prestazione valutabile in denaro. Il rimando all’articolo 21 OIPrev è soppresso. Considerata la modifica dell’articolo 21 esposta qui sopra, tale rimando sarebbe ridondante.

3.2 Modifica dell’OTB

Articolo 9 capoverso 4 OTB

Il criterio della somma di bilancio superiore a cinque milioni di franchi è eliminato senza sostituzione