Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 19 pagine

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Articolo 12 capoverso 2 OTB

Il criterio della somma di bilancio superiore a cinque milioni di franchi è eliminato senza sostituzione

3.3 Revisione totale dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere

Titolo dell’ordinanza

Il titolo dell’ordinanza viene completato menzionando i rimanenti rapporti tra società del gruppo.

Ingresso

Finora l’articolo 20 capoverso 2 LIP non figurava nell’ingresso ed è stato aggiunto.

Struttura dell’ordinanza

La struttura dell’ordinanza è modificata. Gli articoli sono ripartiti in quattro sezioni in base al loro contenuto.

• Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

• Sezione 2: Partecipazioni determinanti

• Sezione 3: Rimanenti rapporti tra società del gruppo

• Sezione 4: Disposizioni comuni

Articolo 1 capoverso 1

Questo capoverso definisce il contenuto dell’ordinanza.

Articolo 1 capoverso 2

Il tenore del capoverso viene modificato e precisa ora che lo sgravio fiscale previsto al capoverso 1 si applica sia nel caso di partecipazioni determinanti sia nei rimanenti rapporti tra società del gruppo.

Articolo 2

La rubrica è modificata in «Definizione» poiché l’espressione «Partecipazioni determinanti» (ora al plurale) è già ripresa nella denominazione della sezione 2.

Articolo 2 capoverso 1

Il capoverso precisa ora che la società straniera deve detenere una partecipazione diretta nella società svizzera. Viene inoltre riformulato affinché il termine «pertinente convenzione per evitare la doppia imposizione» sia usato in tutto il documento.

Articolo 2 capoverso 2

Al capoverso si apporta una modifica dal punto di vista redazionale affinché sia chiaro che l’altro trattato internazionale debba essere «pertinente».