Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 19 pagine
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2 Punti essenziali del progetto
2.1 Limitazione dell’obbligo di consegnare il conto annuale
2.1.1 OIPrev
L’obbligo di consegnare il conto annuale ha lo scopo di garantire che l’AFC sia a conoscenza delle prestazioni imponibili. Se una società anonima o società a garanzia limitata svizzera adempie uno dei criteri di cui all’articolo 21 capoverso 1 OIPrev, essa è tenuta a consegnare spontaneamente all’AFC, nei 30 giorni successivi all’approvazione del conto annuale, il rapporto di gestione o una copia firmata del conto annuale, come pure una distinta su modulo ufficiale che indichi il capitale esistente alla fine dell’esercizio, la data dell’assemblea generale, l’ammontare e la scadenza della ripartizione dell’utile.
Attualmente per valutare l’adempimento di tali obblighi si applicano i seguenti criteri:
lettera a. la somma di bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi;
lettera b. dalla decisione di ripartizione dell’utile deriva una prestazione imponibile;
lettera c: dall’esercizio commerciale risulta una prestazione imponibile;
lettera d: la società è tassata in base all’articolo 69 della legge federale del
14 dicembre 199010 sull’imposta federale diretta (LIFD) o all’articolo 28 della legge federale del 14 dicembre 199011 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Comuni e dei Cantoni;
lettera e: la società ha fatto valere una convenzione di doppia imposizione
conclusa dalla Svizzera con un altro Stato.
In base ai criteri definiti alle lettere a, d ed e, le società interessate devono consegnare i loro rapporti di gestione o i loro conti annuali come pure le altre informazioni elencate all’articolo 21 capoverso 1 OIPrev anche se non hanno eseguito alcuna prestazione imponibile. Per converso, le società con una forma giuridica diversa che non soddisfano tali criteri non sono tenute a farlo.
Al fine di ridurre l’onere amministrativo delle società toccate da tali disposizioni, le lettere a, d ed e dell’articolo 21 capoverso 1 OIPrev vengono abrogate. In tal modo, le società anonime e le società a garanzia limitata svizzere sono tenute a consegnare il loro rapporto di gestione o i loro conti annuali e le informazioni elencate in tale paragrafo soltanto se nell’esercizio commerciale in questione versano un dividendo o eseguono una prestazione valutabile in denaro. In futuro la documentazione dovrà inoltre essere consegnata esclusivamente in formato elettronico.
Tali misure non aumentano i rischi dal punto di vista fiscale: garantiscono che in caso di versamento di prestazioni imponibili sia mantenuto l’obbligo di consegnare i
10 RS 642.11
11 RS 642.14