Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 19 pagine

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federale del 18 giugno 202113 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF), entrate in vigore il 1° gennaio 2022, e il progetto di revisione dell’ordinanza sullo sgravio rendono superflue diverse disposizioni dell’ordinanza CDI-USA. Si propone pertanto di abrogarle.

Articoli 1–6

Nel capo 1 sono esposte le modalità di sgravio applicabili ai redditi di capitali di fonte svizzera. Questi ultimi sono ora trattati nella LECF e nell’ordinanza sullo sgravio. Gli articoli 1–6 vengono pertanto abrogati.

Articoli 7 e 8

Il capo 2 verte sulle modalità dell’imposizione alla fonte e sullo sgravio degli altri redditi. La riscossione delle imposte in oggetto e la procedura di sgravio saranno disciplinate direttamente ed esclusivamente nelle disposizioni del diritto nazionale, in particolare nella LIFD e, se del caso, nell’ordinanza dell’11 aprile 201814 sull’imposta alla fonte. Gli articoli 7–8 sono pertanto abrogati.

Articoli 9 e 10

Nel capo 3 si disciplina lo sgravio convenzionale previsto dalla CDI-USA per i redditi provenienti da fonte americana versati a beneficiari residenti in Svizzera. I vantaggi sono invariati, in quanto derivano direttamente dalla CDI-USA. I dettagli delle modalità di prelievo e di sgravio sono tuttavia rette dal diritto interno americano. In quest’ottica, un’integrazione delle suddette modalità nell’ordinanza CDI-USA è giudicata inopportuna. Gli articoli 9 e 10 sono pertanto abrogati.

Articoli 19 e 20

Nel capo 4 si propone di abrogare gli articoli 19 e 20, che riguardano la procedura di sgravio attualmente prevista dagli articoli 3, 4 e 9. Nella misura in cui le relative disposizioni saranno abrogate a favore di disposizioni generali del diritto interno, anche le disposizioni degli articoli 19 e 20 decadranno.Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie a seguito della limitazione dell’obbligo di consegnare

il conto annuale

La misura non comporta minori entrate, come conferma anche il Controllo federale delle finanze nel rapporto CDF-24520 sulla «Verifica della funzionalità dei processi

13RS 672.2

14 RS 642.118.2