Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 19 pagine
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Articolo 8
La previgente disposizione dell’articolo 8 è abrogata perché in passato la reciprocità ivi sancita non è mai stata osservata. Il nuovo articolo 8 disciplina le modalità di richiesta e dichiarazione all’AFC nei rimanenti rapporti tra società del gruppo.
Articolo 8a
L’articolo è abrogato.
Articolo 9
La previgente disposizione dell’articolo 9 viene inserita nell’articolo 13. Il paragrago 1 e il paragrafo 2 del nuovo articolo 9 disciplinano la verifica dello sgravio fiscale da parte dell’AFC.
Articolo 10
I rimedi giuridici sono ora disciplinati all’articolo 10 (previgente art. 6) e non subiscono alcuna modifica redazionale né materiale.
Articolo 11
L’ordinanza del 22 dicembre 2004 è abrogata.
Articolo 12 capoversi 1 e 2
I due capoversi definiscono le disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2022.
Articolo 13
L’articolo fissa l’entrata in vigore dell’ordinanza.
3.4 Modifica dell’ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (ordinanza CDI-USA)
La Svizzera dispone di un sistema giuridico monistico. Tale sistema implica che non è necessario trasporre una norma internazionale nel diritto nazionale. La disposizione di diritto pubblico internazionale acquisisce così validità e forza vincolante nell’ordinamento giuridico svizzero non appena la procedura interna di approvazione è conclusa e tale disposizione è in vigore a livello internazionale. Per quanto attiene alle CDI, ne consegue che i diritti in esse previsti sono applicabili direttamente ai beneficiari. Pertanto, la maggioranza delle CDI attualmente in vigore si applica senza che sia mai stata emanata un’ordinanza corrispondente. Ad oggi, in Svizzera esistono solo poche ordinanze relative alle CDI, la maggior parte delle quali disciplina soltanto le modalità di attuazione dello scambio di informazioni (si tratta delle CDI concluse con Spagna, Finlandia, Regno Unito e Norvegia).
Oltre ad alcune modalità inerenti allo scambio di informazioni, l’ordinanza CDI-USA‑ disciplina alcuni dettagli della procedura di sgravio. Le recenti modifiche della legge