6.6 Fornitura di organi e sangue umani

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 25 settembre 2023

AFC · Info IVA 04 · n. 6.6 · Italiano

(art. 21 cpv. 2 n. 5 LIVA)

È esclusa dall’imposta la fornitura di organi umani da parte di ospedali o altre istituzioni riconosciute a livello medico in possesso delle relative autorizzazioni, nonché la fornitura di sangue umano intero non trattato da parte di titolari dell’apposita licenza.

Per contro, è imponibile la fornitura di prodotti del sangue (derivati e componenti del sangue), considerati medicinali e, pertanto, imponibili all’aliquota ridotta (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 8 LIVA in combinato disposto con l’art. 49 lett. b OIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA concernente il settore Sanità contiene ulteriori informazioni in merito.