6.9 Prestazioni eseguite da istituzioni e organizzazioni attive nell’ambito sociale e della cura
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 04 · n. 6.9 · Italiano
(art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA)
Sono escluse dall’imposta le prestazioni delle istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, delle organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e delle case per anziani, case di riposo e case di cura.
Vi rientrano in particolare anche le prestazioni di:
istituti di disintossicazione per alcolisti e tossicodipendenti;
dormitori d’emergenza per l’accoglienza di senzatetto;
case di accoglienza delle donne (e dei loro figli) in situazioni di bisogno;
istituti di pena per l’accoglienza di detenuti in attesa di giudizio e persone in regime penitenziario e di internamento; sono invece imponibili le cifre d’affari che gli istituti di pena realizzano con altre attività, fatta eccezione per l’agricoltura, la silvicoltura e l’orticoltura;
pensionati, comunità residenziali ecc. per l’accoglienza e l’assistenza di malati psichici, disabili mentali o fisici e persone affette da dipendenze ovvero reduci da una cura di disintossicazione in vista del reinserimento; sono invece imponibili le cifre d’affari provenienti dai laboratori per disabili.
I servizi pasti (fornitura e fatturazione di pasti pronti ad anziani, disabili e malati, ma non a un’altra istituzione [p. es. da una casa di riposo per anziani a una casa per disabili]) sono esclusi dall’imposta a prescindere dal fatto che vengano effettuati da uno dei prestatori citati o da un’organizzazione non di utilità pubblica. Ciò non vale però per le prestazioni di economia domestica, le quali sono escluse dall’imposta solo se vengono eseguite da uno dei prestatori nominati all’articolo 21 capoverso 2 numero 8 LIVA.
Le prestazioni dei prestatori indicati (art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA) sono escluse dall’imposta anche se sono eseguite non dall’istituzione stessa, bensì da un terzo che opera su suo incarico, posto che anche il terzo sia un’istituzione o una collettività pubblica (servizio sociale) cui è affidata l’assistenza, l’aiuto o la sicurezza sociale.
[Illustrazione: nell’originale] | Le info IVA concernenti i settori Sanità e Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali contengono ulteriori informazioni in merito. |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).