6.4 Cure mediche di persone appartenenti alle professioni mediche e sanitarie

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 04 · n. 6.4 · Italiano

(art. 21 cpv. 2 n. 3 e 3bis LIVA; art. 34–35 OIVA)

Sono escluse dall’imposta le cure mediche prestate da persone appartenenti alle professioni mediche e sanitarie (elenco all’art. 35 cpv. 2 OIVA) nell’ambito della medicina umana (riguardo alle cure mediche, → art. 34 OIVA), purché dispongano di un’autorizzazione all’esercizio della professione. Questo presupposto è soddisfatto in conformità dell’articolo 35 OIVA se il prestatore

  • dispone dell’autorizzazione all’esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale, o

  • è ammesso all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale.

Anche le prestazioni di coordinamento delle cure inerenti a trattamenti medici (prestazioni di managed care; art. 21 cpv. 2 n. 3bis LIVA) sono escluse dall’imposta.

Sono imponibili:

  • le cure prestate da persone che non dispongono di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione né sono ammesse all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale;

  • la fornitura di protesi e apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati, che, senza intervento chirurgico, possono essere reimpiegati o riapplicati dopo essere stati tolti dal corpo;

  • la fornitura di protesi dentarie;

  • la vendita di medicinali (imponibile all’aliquota ridotta);

  • cure mediche ad animali (prestazioni di veterinari e cliniche veterinarie).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA concernente il settore Sanità contiene ulteriori informazioni in merito.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 3bis LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).