6.20 Mercato monetario e dei capitali

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 04 · n. 6.20 · Italiano

(art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA)

Sono escluse dall’imposta le seguenti prestazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali:

  • le operazioni di credito (concessione e mediazione di crediti, nonché gestione di crediti) da parte di chi li ha concessi;

  • la mediazione e l’assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie;

  • la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi;

  • le prestazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi e ai conti correnti;

  • le prestazioni, compresa la mediazione, relative ai pagamenti e alle girate;

  • le prestazioni, compresa la mediazione, relative ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali;

  • le prestazioni, compresa la mediazione, relative a mezzi legali di pagamento (divise, monete, banconote) utilizzati come tali;

  • le prestazioni, compresa la mediazione, relative a titoli, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni;

  • l’offerta di quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31) e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della Licol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari;

  • l’offerta di gruppi d’investimento di fondazioni d’investimento ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40) e la gestione di gruppi d’investimento ai sensi della LPP da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, delle banche depositarie e dei loro mandatari.

[Illustrazione: nell’originale]

In virtù dell’articolo 22 capoverso 2 lettera a LIVA non è possibile optare per l’imposizione di tali prestazioni; ciò si ripercuote sull’applicazione della regola combinatoria (→ cifra 4.2.1.3).

Sono invece imponibili:

  • le prestazioni di gestione patrimoniale e delle operazioni d’incasso (ad es. gestione di portafoglio e di attivi, consulenza sugli investimenti, operazioni di deposito, investimenti fiduciari);

  • la presa in consegna e la custodia di oggetti di valore che di regola non necessitano di essere amministrati;

  • l’apporto di potenziali clienti (finder’s fee);

  • la locazione di cassette di sicurezza;

  • la consulenza ai clienti (ad es. riguardo a questioni fiscali, giuridiche o economiche, durante la costituzione o l’assunzione di imprese, creazione di fondazioni di famiglia);

  • il rilascio di informazioni;

  • le operazioni fiduciarie;

  • la tenuta dei conti;

  • la gestione di crediti, senza esserne i finanziatori (creditori);

  • la fornitura e la mediazione relativa a forniture di metalli preziosi e medaglie, nonché di banconote e monete non utilizzate come mezzo legale di pagamento;

  • la consegna o la mediazione relativa a documenti non classificati come titoli (ad es. biglietti d’ingresso, titoli di viaggio, biglietti di parcheggio, biglietti della lotteria).

[Illustrazione: nell’originale]

Per ulteriori informazioni in merito vedi l’info IVA concernente il settore Finanza.

[Illustrazione: nell’originale]

La vendita di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, certificati e attestati analoghi non è considerata una prestazione esclusa dall’imposta nel settore del mercato monetario e dei capitali, bensì una prestazione di servizi imponibile ai sensi dell’articolo 3 lettera e LIVA, il cui luogo è definito all’articolo 8 capoverso 1 LIVA.

[Illustrazione: nell’originale]

Il trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi soggiace generalmente, secondo l’articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA, all’imposta sull’acquisto, a prescindere dalla sede del prestatore ([Illustrazione: nell’originale] per ulteriori informazioni si rimanda all’info IVA Imposta sull’acquisto). Il prestatore non deve procedere a una correzione della deduzione dell’imposta precedente.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e

Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 1 cpv. 2 lett. b e art. 45 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).