6.2 Trasporto di lettere

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 04 · n. 6.2 · Italiano

(art. 21 cpv. 2 n. 1 LIVA)

È escluso dall’imposta il trasporto di lettere che sottostà al servizio riservato secondo l’articolo 18 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO; RS 783.0). È escluso dall’imposta il trasporto di lettere indirizzate fino a 50 grammi a destinazione del territorio svizzero o provenienti dall’estero.

È imponibile segnatamente il trasporto:

  • di lettere indirizzate oltre i 50 grammi a destinazione del territorio svizzero o provenienti dall’estero, nonché di pacchi;

  • degli invii di posta rapida (art. 18 cpv. 2 lett. a LPO);

  • delle lettere a destinazione dell’estero (art. 18 cpv. 2 lett. b LPO);

  • dei giornali e dei periodici in abbonamento.

In caso di trasporti transfrontalieri di beni, l'’esenzione dall’imposta (art. 23 LIVA) va provata.

Precisazione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 1 LIVA): (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).