6.3 Cure ospedaliere e cure mediche in ospedali
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 04 · n. 6.3 · Italiano
(art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA)
Sono escluse dall’imposta le cure ospedaliere e le cure mediche (riguardo alle cure mediche, → art. 34 OIVA) in ospedali nell’ambito della medicina umana, comprese le prestazioni a esse strettamente connesse, eseguite da ospedali, centri per le cure mediche per le quali è necessaria una prescrizione medica (ad es. centri di riabilitazione), centri diagnostici (p. es. istituti di radiologia e laboratori medici), ambulatori, cliniche diurne o altre strutture dello stesso genere. Sono considerate prestazioni strettamente connesse alle cure la somministrazione e l’applicazione di medicinali durante gli orari di consulto del medico (quindi in occasione del trattamento in ospedale o nello studio medico) o la somministrazione di derrate alimentari preparate nelle cucine dell’ospedale e servite ai pazienti nelle camere d’ospedale, posto che questa prestazione della ristorazione sia compresa nel consueto tariffario (forfait giornaliero). Le derrate alimentari che il paziente o il visitatore consuma nella caffetteria dell’ospedale soggiacciono all’IVA.
Sono imponibili:
la vendita di medicinali (p. es. nella farmacia dell’ospedale; imponibile all’aliquota ridotta);
la fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati, che, senza intervento chirurgico, possono essere reimpiegati o riapplicati dopo essere stati tolti dal corpo.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA concernente il settore Sanità contiene ulteriori informazioni in merito. |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).