6.28 Prestazioni escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numeri 28 e 28bis LIVA

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 04 · n. 6.28 · Italiano

Ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 LIVA sono escluse dall’imposta le prestazioni effettuate:

a.

tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica;

b.

tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative;

c.

tra gli istituti o le fondazioni i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche e queste collettività pubbliche o le loro unità organizzative.

È esclusa dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28bis LIVA anche la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche;

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA concernente il settore Collettività pubbliche contiene ulteriori informazioni in merito a questo tema.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. c LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).