6.21 Prestazioni in ambito fondiario
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA 04 · n. 6.21 · Italiano
Per fondi s’intendono (art. 655 cpv. 2 CC):
i beni immobili;
i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario (p. es. diritto di superficie, diritto sulle sorgenti, diritto di condotta o di attraversamento, autorizzazione all’estrazione di risorse dal sottosuolo o di deposito di rifiuti);
le miniere;
quote di comproprietà d’un fondo (proprietà per piani, comproprietà).
[Illustrazione: nell’originale] | In virtù dell’articolo 22 capoverso 2 lettera b LIVA, non è possibile optare per l’imposizione delle prestazioni specificate nell’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo (→ cifra 6.1); ciò si ripercuote sull’applicazione della regola combinatoria (→ cifra 4.2.1). |
[Illustrazione: nell’originale] | Per ulteriori informazioni in merito vedi l’info IVA concernente il settore “Amministrazione, locazione e vendita di immobili”. |
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.
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