6.21 Prestazioni in ambito fondiario

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 04 · n. 6.21 · Italiano

Per fondi s’intendono (art. 655 cpv. 2 CC):

  • i beni immobili;

  • i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario (p. es. diritto di superficie, diritto sulle sorgenti, diritto di condotta o di attraversamento, autorizzazione all’estrazione di risorse dal sottosuolo o di deposito di rifiuti);

  • le miniere;

  • quote di comproprietà d’un fondo (proprietà per piani, comproprietà).

[Illustrazione: nell’originale]

In virtù dell’articolo 22 capoverso 2 lettera b LIVA, non è possibile optare per l’imposizione delle prestazioni specificate nell’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo (→ cifra 6.1); ciò si ripercuote sull’applicazione della regola combinatoria (→ cifra 4.2.1).

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.

Suddivisioni

  1. 6.21.1 Diritti reali su fondi e prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani
  2. 6.21.2 Locazione e affitto di fondi