6.22 Fornitura di francobolli e di altri valori di bollo ufficiali

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 30 dicembre 2024

AFC · Info IVA 04 · n. 6.22 · Italiano

(art. 21 cpv. 2 n. 22 LIVA)

È esclusa dall’imposta la fornitura di francobolli valevoli per l’affrancatura sul territorio svizzero, cartoline postali con valori di bollo stampati, marche da bollo e altri valori di bollo ufficiali, se effettuata al valore facciale. Di principio si considera tale il valore d’affrancatura, mentre nel caso delle marche da bollo speciali il valore d’affrancatura più il supplemento indicato sul francobollo. Se è richiesto un prezzo superiore, è imponibile la controprestazione totale.