6.13 Messa a disposizione di personale da parte di istituzioni senza scopo lucrativo

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 04 · n. 6.13 · Italiano

(art. 21 cpv. 2 n. 12 LIVA)

È esclusa dall’imposta la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l’aiuto e la sicurezza sociali, l’assistenza all’infanzia e alla gioventù, l’educazione e l’istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica.

La messa a disposizione di personale esclusa dall’imposta sussiste solo se sono soddisfatti cumulativamente i presupposti seguenti.

  • Le istituzioni che prestano il personale non hanno scopo lucrativo, quali ad esempio:

    • ordini religiosi e istituti di diaconesse;

    • associazioni magistrali;

    • altre istituzioni e organizzazioni di utilità pubblica (art. 3 lett. j LIVA; ad es. organizzazioni umanitarie, organizzazioni Spitex o associazioni femminili);

    • istituzioni pubbliche come ospedali, case per anziani, scuole e università, non tuttavia le imprese pubbliche gestite secondo principi commerciali (ad es. FFS, Posta Svizzera o imprese di trasporto).

  • Il personale è impiegato esclusivamente per scopi menzionati nella legge, come ad esempio:

    • cure mediche in ospedali e centri medici nell’ambito della medicina umana;

    • altre cure mediche (ad es. cure di base e cure ai malati);

    • prestazioni di assistenza e di aiuto nell’ambito dell’assistenza sociale;

    • assistenza all’infanzia in istituzioni appositamente attrezzate;

    • educazione dell’infanzia e della gioventù;

    • insegnamento, corsi, seminari ecc.;

    • attività religiose (ad es. assistenza spirituale);

    • attività di beneficenza o di utilità pubblica (ad es. visite a domicilio o collaborazione nella raccolta di indumenti).

La messa a disposizione di personale è imponibile in particolare se è effettuata da un prestatore professionale soggetto alla relativa autorizzazione (concerne le forme di lavoro temporaneo e a prestito) in conformità delle direttive della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11) o dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.111). È pure imponibile l’impiego di personale per scopi amministrativi o di consulenza (ad es. disbrigo della corrispondenza, contabilità o pubblicità), nonché per prestazioni di economia domestica e prestazioni simili (salvo se l’impresa acquisitrice è un’organizzazione di utilità pubblica attiva nella cura dei malati e nell’aiuto a domicilio [organizzazioni Spitex di utilità pubblica]).

Se il personale è impiegato sia per scopi imponibili sia per scopi non imponibili, è esclusa dall’imposta solo la quota della controprestazione indicata separatamente in fattura per gli scopi sopra elencati.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 12 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).