6.25 Cooperazione in materia di formazione e ricerca
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA 04 · n. 6.25 · Italiano
(art. 21 cpv. 2 n. 30 in combinato disposto con l’art. 21 cpv. 7 LIVA)
Le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e ricerca che partecipano a una cooperazione in materia di formazione o ricerca sono escluse dall’imposta se effettuate nell’ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di formazione o ricerca si presenti quale soggetto fiscale.
Sono considerati istituti di formazione e ricerca (art. 38a OIVA):
a. | gli istituti del settore delle scuole universitarie che, nell’ambito dell’articolo 63a della Costituzione federale, sono promossi da Confederazione e Cantoni in virtù di una base legale; |
b. | le organizzazioni di utilità pubblica secondo l’articolo 3 lettera j LIVA nonché le collettività pubbliche secondo l’articolo 12 LIVA; |
c. | gli ospedali pubblici, indipendentemente dalla loro forma giuridica. |
Le imprese dell’economia privata non sono considerate istituti di formazione o ricerca ai sensi dell’articolo 38a capoverso 2 OIVA.
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori dettagli ed esempi sono desumibili dalle info IVA concernenti i settori “Formazione” e “Ricerca e sviluppo”. |