6.25 Cooperazione in materia di formazione e ricerca

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 04 · n. 6.25 · Italiano

(art. 21 cpv. 2 n. 30 in combinato disposto con l’art. 21 cpv. 7 LIVA)
 
Le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e ricerca che partecipano a una cooperazione in materia di formazione o ricerca sono escluse dall’imposta se effettuate nell’ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di formazione o ricerca si presenti quale soggetto fiscale.

Sono considerati istituti di formazione e ricerca (art. 38a OIVA):

a.

gli istituti del settore delle scuole universitarie che, nell’ambito dell’articolo 63a della Costituzione federale, sono promossi da Confederazione e Cantoni in virtù di una base legale;

b.

le organizzazioni di utilità pubblica secondo l’articolo 3 lettera j LIVA nonché le collettività pubbliche secondo l’articolo 12 LIVA;

c.

gli ospedali pubblici, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Le imprese dell’economia privata non sono considerate istituti di formazione o ricerca ai sensi dell’articolo 38a capoverso 2 OIVA.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori dettagli ed esempi sono desumibili dalle info IVA concernenti i settori “Formazione” e “Ricerca e sviluppo”.