6.23 Operazioni concernenti giochi in denaro

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2019

AFC · Info IVA 04 · n. 6.23 · Italiano

(art. 21 cpv. 2 n. 23 LIVA)
 
Sono escluse dall’imposta le operazioni concernenti giochi in denaro, purché il prodotto lordo dei giochi sia assoggettato alla tassa sulle case da gioco secondo l’articolo 119 LGD o l’utile netto realizzato sia destinato integralmente a scopi d’utilità pubblica ai sensi dell’articolo 125 LGD..

[Illustrazione: nell’originale]

In virtù dell’articolo 22 capoverso 2 lett. a LIVA, non è possibile optare per l’imposizione di tali prestazioni; ciò si ripercuote sull’applicazione della regola combinatoria (→  cifra 4.2.1.3).

I giochi in denaro sono i giochi che, fatta una posta pecuniaria o concluso un negozio giuridico (ad es. acquisto di biglietti della lotteria, gratta e vinci o gettoni da gioco), prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario (art. 3 lett. a LGD; ad es. lotterie, scommesse sportive o giochi da casinò).

La tassa sulle case da gioco è riscossa sul prodotto lordo dei giochi delle case da gioco titolari di una concessione. Rientrano nel computo del prodotto lordo dei giochi anche le commissioni riscosse per i giochi da tavolo e analoghi proventi dei giochi (art. 119 cpv. 3 LGD), esclusi i prezzi d’entrata.

L’obbligo di destinare l’utile netto a scopi di utilità pubblica è prescritto per legge (art. 2 lett. c, art. 25 cpv. 1 lett. c, art. 34 cpv. 2, art. 35 cpv. 2 e art. 125 LGD; art. 106 cpv.6 Cost.) per la maggioranza dei giochi in denaro (giochi di piccola e grande estensione). La destinazione dell’utile netto non è vincolata per i piccoli tornei di poker (art. 129 cpv. 2 LGD), i giochi di destrezza (art. 25 cpv. 1 lett. c LGD) e i giochi di piccola estensione allestiti da organizzatori che non perseguono scopi economici (art. 129 cpv. 1 LGD).

Le operazioni concernenti giochi in denaro il cui prodotto lordo dei giochi non è assoggettato alla tassa sulle case da gioco o il cui utile netto non viene integralmente utilizzato per scopi d’utilità pubblica sono imponibili.

Per tutti i giochi in denaro autorizzati ai sensi della LGD, l’operazione imponibile o esclusa dall’imposta (controprestazione) corrisponde alla differenza tra le poste giocate (ad es. il prezzo d’acquisto dei biglietti della lotteria) e le vincite legittimamente versate (il cosiddetto «prodotto lordo dei giochi»). Se l’utile non è espresso in denaro bensì in natura (estrazioni a sorte o tombole), le poste giocate (ad es. le entrate realizzate con le vendite dei biglietti della lotteria) sono considerate operazioni. A ciò si aggiungono anche le altre controprestazioni riscosse sulla partecipazione al gioco (ad es. tasse di partecipazione, d’iscrizione e d’entrata). Se l’organizzatore riscuote soltanto una tassa per il gioco, l’iscrizione o il torneo («rake», «house edge» ecc.), questa tassa è considerata una controprestazione, purché il prodotto lordo dei giochi non sia trattenuto dall’organizzatore.

Sono esclusi dall’imposta segnatamente:

  • il prodotto lordo dei giochi (art. 119 cpv. 2 LGD, la differenza tra le poste giocate e le vincite legittimamente versate nonché le commissioni per i giochi da tavolo e analoghi proventi dei giochi) delle case da gioco titolari di una concessione (art. 6 LGD) proveniente sia da giochi da casinò svolti in loco che online;

  • le operazioni concernenti giochi di grande estensione (art. 3 lett. e LGD) di Swisslos e Loterie romande;

  • le operazioni concernenti giochi di piccola estensione (art. 3 lett. f LGD) come piccole lotterie, scommesse sportive locali, tombole e bingo, purché l’utile netto realizzato sia integralmente utilizzato per scopi d’utilità pubblica.

[Illustrazione: nell’originale]

Le prestazioni concernenti le piccole lotterie (ad es. tombole o bingo) in caso di manifestazioni organizzate dalle istituzioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA sono escluse dall’imposta secondo il suddetto articolo LIVA, purché i proventi realizzati siano integralmente destinati a queste istituzioni (→  cifra 6.18).

Sono imponibili segnatamente:

  • le entrate delle case da gioco titolari di un’autorizzazione provenienti dalle tasse d’entrata, purché come controprestazione per i prezzi d’entrata non siano emessi gettoni;

  • le operazioni concernenti giochi di piccola estensione, purché l’utile netto realizzato non sia integralmente utilizzato per scopi d’utilità pubblica (ad es. piccoli tornei di poker);

  • le operazioni concernenti giochi di destrezza con vincite in denaro, purché tali giochi non siano offerti da case da gioco titolari di un’autorizzazione (ad es. apparecchi automatici per giochi che offrono giochi di destrezza presso ristoranti o sale giochi, giochi di destrezza online, tornei di scopa);

  • le operazioni concernenti giochi che non prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario (ad es. freccette, biliardo, flipper e altri apparecchi automatici per giochi, calcetto, videogiochi);

  • le operazioni concernenti giochi che non sottostanno alla LGD (art. 1 cpv. 2 LGD, segnatamente i giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all’art. 1 cpv. 2 lett. d ed e LGD);

  • le provvigioni corrisposte dagli organizzatori di scommesse, lotterie e altri giochi in denaro ai mediatori di queste prestazioni (ad es. a ricevitorie del lotto o a rivenditori di biglietti della lotteria);

  • le provvigioni corrisposte, ad esempio, dai gestori di apparecchi automatici ai ristoratori per l’installazione di giochi di destrezza;

  • le prestazioni rese da terzi su mandato dell’organizzatore di giochi in denaro (ad es. stampa dei biglietti della lotteria, la raccolta dei premi in natura, la vendita di biglietti in occasione di manifestazioni), a prescindere se le cifre d’affari realizzate dall’organizzatore in relazione ai giochi in denaro sono imponibili o escluse dall’imposta.

Modifica del 1° gennaio 2019 sulla base della nuova LGD (art. 21 cpv. 2 n. 23 LIVA).