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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine
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2.1.8.6 Art. 58 Compiti nei centri di trapianto
Lo svolgimento corretto dei procedimenti definiti al capoverso 1 è assicurato dalla persona competente del coordinamento locale nei centri di trapianto.
Oltre a notificare al servizio nazionale di attribuzione quale paziente vada iscritto nella lista d'attesa e con quale grado di priorità o quale paziente vada cancellato, la persona competente del coordinamento locale deve notificare quando un paziente non può essere temporaneamente sottoposto a un trapianto e quando questa notifica vada cancellata (lettera a). L’ottenimento del consenso implica anche garantire un trattamento rispettoso e dignitoso degli stretti congiunti del donatore. Dalla persona responsabile del coordinamento dei trapianti essi devono ricevere – oltre a un'informazione esauriente – empatia, comprensione e sostegno, in modo da poter disporre della calma necessaria per prendere la decisione che ritengono giusta in merito al prelievo di organi, tessuti o cellule. L'assistenza agli stretti congiunti non termina con la donazione; il coordinatore locale deve rimanere a loro disposizione come persona di riferimento o – se lo desiderano – indirizzarli verso altre persone di riferimento, ad esempio per ottenere assistenza religiosa (lettera c).
La notifica di possibili donatori al servizio nazionale di attribuzione deve avvenire il prima possibile, vale a dire il più presto possibile dopo l’accertamento della morte. In tal modo vi è tempo sufficiente per valutare quale sia il ricevente più adatto, mobilitarlo e prepararlo al trapianto. Inoltre devono essere mobilitate anche l'équipe di prelievo e l'équipe di trapianto e organizzati gli eventuali aspetti logistici (lettera e). Per la cosiddetta gestione dei donatori, vale a dire l'assistenza ai donatori prima, durante e dopo il prelievo, è necessaria una stretta collaborazione del coordinatore locale con l'équipe di medici e di infermieri, al fine di garantire un'assistenza clinica adeguata dei donatori e l'avvio delle misure opportune. In tal modo la persona responsabile del coordinamento locale provvede all'ottimizzazione del processo di donazione (lettera f).
Con prelievo di organi, tessuti e cellule si intende anche la sorveglianza di tutti gli aspetti parziali come ad esempio la preparazione, la conservazione, l’imballaggio e il trasporto di organi, tessuti e cellule (lettere g e j). Il trapianto di organi deve essere notificato al servizio nazionale di attribuzione affinché il ricevente sia cancellato dalla lista d’attesa. Ciò consente di mantenere aggiornata la lista d’attesa e di escludere che a tale ricevente venga eventualmente attribuito un altro organo disponibile. Se tuttavia, in un secondo momento, dovesse risultare che il trapianto non è riuscito, il paziente deve essere nuovamente iscritto nella lista d'attesa per un nuovo trapianto (lettera h).
Al fine di assicurare la garanzia della qualità e il controllo dei procedimenti di cui al capoverso 1, è necessario stendere protocolli per ogni singolo passo del procedimento di donazione e trapianto (cpv. 2).
Il coordinatore locale deve curare una rete di comunicazione efficiente che faciliti la collaborazione con le persone che partecipano al trapianto. Ciò significa mantenersi in contatto con i medici trapiantatori, i riceventi, gli altri coordinatori dei trapianti e il servizio nazionale di attribuzione. La collaborazione con gli ospedali periferici della regione consiste principalmente nell’assistere e consigliare i responsabili del coordinamento locale che vi lavorano (cpv. 3). Poiché costituisce l'interfaccia per tutte le questioni concernenti i trapianti nei centri di trapianto ed è responsabile dei processi, la persona responsabile del coordinamento locale conosce anche la legislazione vigente nel settore della medicina dei trapianti. Pertanto, è logico che si occupi anche dell'informazione dei medici che lavorano nel centro di trapianto e che spieghi loro quali obblighi in materia di trapianti li concernono da vicino (cpv. 4).