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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine
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2.1.2.1 Sezione 1: Coinvolgimento di stretti congiunti o di persone di fiducia nella decisione
2.1.2.2 Art. 3 Stretti congiunti
L’articolo 3 elenca chi è considerato stretto congiunto ai sensi dell’articolo 8 della legge sui trapianti. Due punti meritano particolare attenzione:
- L’espressione «stretto congiunto» non comprende solamente i parenti ma anche i
conviventi, i partner registrati ai sensi della legge federale del 18 giugno 20041 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali e altre persone che avevano stretti legami con la persona deceduta, come gli amici stretti.
- L’elenco (lettere a–d) non fissa un ordine d’importanza. Tutte le persone elencate sono
considerate «stretti congiunti» di pari livello; non viene definita una gerarchia.
2.1.2.3 Art. 4 Consenso documentato
In base all'articolo 8 capoverso 1 della legge, è consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule se vi è il consenso documentato della persona deceduta. Per consenso documentato s’intende in particolare un consenso scritto o una specifica menzione su una carta di donatore o una carta sanitaria. Anche in questi casi è comunque necessario informare almeno una persona appartenente alla cerchia degli stretti congiunti della possibilità di prelievo, se possibile prima che esso avvenga (cpv. 1). Gli stretti congiunti devono sapere che il prelievo ha rispecchiato la volontà della persona deceduta. Non si può però attribuire all’ospedale il compito di rintracciare e informare tutti i congiunti. Si deve invece presupporre che il congiunto informato trasmetta quest’informazione agli altri. In questo modo i congiunti possono comunicare alla persona responsabile, presente in ospedale, eventuali cambiamenti recenti della volontà della persona deceduta, di cui solo loro sono a conoscenza. Se non può aver luogo prima del prelievo, l’informazione deve aver luogo successivamente, per ragioni di trasparenza (cpv. 2).
2.1.2.4 Art. 5 Assenza di un consenso o di un rifiuto documentati
E’ possibile prelevare organi, tessuti o cellule solo se questo rispecchia la volontà della persona deceduta. Se l’ospedale che esegue il prelievo non dispone di una manifestazione documentata di volontà (di consenso o di rifiuto), occorre chiarire se la persona deceduta ha comunicato ad altre persone una simile dichiarazione. Si chiede quindi agli stretti congiunti se sono personalmente a conoscenza di una tale dichiarazione o se conoscono altre persone alle quali la persona deceduta possa aver espresso la sua volontà (cpv. 1). Lo scopo è sempre quello di accertare l’effettiva volontà della persona deceduta al momento della morte. Per questo motivo, se sono note diverse manifestazioni di volontà, si tiene conto di quella più recente (cpv. 2).
Poiché si devono prendere in considerazione tutte le possibili modalità di accertamento della volontà, anche le persone che non abbiano ancora compiuto i 16 anni possono comunicare una dichiarazione della persona deceduta di cui siano a conoscenza (cpv. 3). E’ sicuramente ipotizzabile, ad esempio, che un genitore solo, prima di morire, abbia parlato del prelievo di organi con adulti in presenza di figli con meno di sedici anni e che i figli possano comunicarlo.
1 La legge sull’unione domestica registrata è stata approvata dal referendum del 5 giugno 2005. La sua entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2007.