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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine
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2.1.4.16 Sezione 5: Obblighi di diligenza
2.1.4.17 Art. 27 Idoneità alla donazione
La valutazione dell'idoneità del donatore costituisce una fase decisiva di un trapianto. Il procedimento adottato a tale scopo deve presentare un alto grado di qualità e sicurezza per evitare che la salute del ricevente sia messa in pericolo. Ciò deve essere garantito per mezzo di un'accurata valutazione medica del donatore, in particolare in relazione al rischio di trasmissione di malattie infettive quali HIV, epatite B (HBV), epatite C (HCV), altre infezioni sistemiche non curabili, di genesi sconosciuta o di malattie prioniche. Pertanto è importante che l'idoneità alla donazione sia valutata da un medico che dispone della necessaria esperienza o da una persona con una formazione specifica per tale attività e subordinata alla vigilanza di un medico.
2.1.4.18 Art. 28 Esclusione dalla donazione
Per motivi di sicurezza, determinate malattie trasmissibili e uno specifico comportamento a rischio del donatore escludono la donazione. L’articolo elenca i criteri che portano all'esclusione dalla donazione di organi, tessuti e cellule e che si orientano alle raccomandazioni della «Guide sur la sécurité et l'assurance de qualité des organes, tissus et cellules» (cfr. Allegato 1). I donatori affetti da HIV, HBV e HCV o da malattie prioniche presentano un rischio di infezione per il ricevente e sono pertanto esclusi dalla donazione di organi, tessuti e cellule.
Vista la scarsità di organi e qualora gli esperti considerino limitato il rischio di infezione, a determinate condizioni e con l'adozione di misure precauzionali possono essere trapiantati anche organi, tessuti o cellule di donatori con marker dei virus dell'epatite positivi. Le eccezioni possibili sono elencate negli articoli 31 e 32.
Anche la rabbia o gravi infezioni sistemiche del donatore costituiscono un rischio di infezione per il ricevente e sono considerate motivi di esclusione. Il trapianto di organi, tessuti e cellule può comportare anche la trasmissione di cellule cancerogene. Per evitare la trasmissione di tali cellule, le persone affette da neoplasie maligne non possono donare organi, tessuti o cellule. Un'eccezione è costituita da alcuni tumori primari del sistema nervoso centrale che non danno metastasi, dal carcinoma cellulare basale primario e dal carcinoma in situ del collo dell’utero. Questi tumori non generano metastasi e sono circoscritti ad un luogo preciso. Pertanto non sussiste il pericolo di trasmettere cellule cancerose metastatizzanti di questi tumori (cpv. 1).
In base al capoverso 2, si può prescindere da un’esclusione se un trapianto può essere eseguito secondo gli articoli 31 e 32 nonostante l’esito reattivo del test. Le costellazioni sierologiche necessarie a tale scopo sono riportate nelle pertinenti spiegazioni.
2.1.4.19 Art. 29 Test obbligatori
È noto che con il trapianto di organi, tessuti e cellule possono essere trasmesse malattie infettive. Nel caso di un trapianto, l'agente patogeno non deve più superare tutti gli ostacoli naturali (pelle, mucose, ambiente acido dello stomaco) per infettare una persona. Inoltre un agente patogeno può annidarsi e riprodursi indisturbato se il sistema immunitario è inibito dagli immunosoppressori somministrati dopo il trapianto. Pertanto devono essere impiegati tutti i test disponibili per identificare donatori o organi, tessuti o cellule infetti. Oltre alla scelta accurata del donatore e all’eventuale sua esclusione, lo svolgimento di test sierologici o di test su organi, tessuti o cellule costituisce un’ulteriore importante misura di protezione del