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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine
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Al prelievo d’organo seguono un soggiorno ospedaliero di vari giorni (di regola da 10 a 14 giorni) e un periodo di convalescenza che comporta l’incapacità al lavoro oppure altre limitazioni, come ad esempio la rinuncia a praticare determinati sport o a sollevare pesi (lett.
d) – aspetti che vanno comunque segnalati. Anche se non sopravvengono complicanze, è opportuno sottoporsi ad esami medici regolari (lett. e), in modo che – in presenza di determinati valori delle analisi (p.es. ipertensione e maggiore presenza di proteine nell’urina)
– si possano immediatamente attivare le terapie del caso. Per quanto riguarda il ricevente, bisognerà portare all’attenzione del potenziale donatore non solo i vantaggi attesi ma anche gli eventuali svantaggi. Tra i vantaggi c’è, ad esempio, il fatto che il ricevente non debba aspettare per mesi e mesi un organo adatto di una persona deceduta; questo abbrevia di conseguenza la dialisi o la rende del tutto superflua, con effetti a loro volta positivi per lo svolgimento del trapianto. Spiegando vantaggi e svantaggi bisogna anche parlare dell’urgenza dell’intervento. In particolare però ci si dovrà soffermare sul fatto che l’operazione potrebbe non riuscire o che l’organo potrebbe non riprendere a funzionare oppure essere rigettato, malgrado la compatibilità dei tessuti. Questo è difficile da sopportare per il ricevente, sia sotto il profilo psichico che fisico, e in certi casi può essere anche causa di sensi di colpa perché al donatore è stato prelevato un organo, senza alcun beneficio. E’ anche possibile che sia il donatore a sviluppare sensi di colpa per il fatto di non essere riuscito ad aiutare il ricevente donando il proprio organo. Vanno illustrati anche gli svantaggi per il ricevente connessi all’assunzione di farmaci antirigetto per tutta la vita. In questo frangente andranno anche indicate le eventuali altre opzioni terapeutiche, con i loro vantaggi e svantaggi (lett. l). Nell’ambito dell’attività di informazione, il medico dovrà inoltre fare riferimento ai seguenti punti:
- Ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 lettera b della legge, il centro di trapianto deve
assicurare un costante controllo postoperatorio dello stato di salute del donatore nel quadro del proprio sistema di garanzia della qualità (lettera f). Il richiamo a questo punto si accompagna all’invito, per il donatore, a sottoporsi a esami medici regolari (lett. e).
- Prima del prelievo da donatore vivente occorre accertarsi che il donatore sia assicurato
contro possibili gravose conseguenze (lett. g). Qui il Consiglio federale fa riferimento ai rischi di decesso e invalidità (cfr. art. 13).
- In base all’articolo 14 capoverso 2 della legge sui trapianti, l’assicuratore che, in
mancanza di donazione da vivente, dovrebbe sopperire alle spese di cura della malattia del ricevente si assume i costi dell’assicurazione e un adeguato risarcimento della perdita di guadagno o delle altre spese che il prelievo comporta per il donatore (lett. h). Di solito l’assicuratore è l’assicuratore malattia del ricevente ma può anche trattarsi della sua assicurazione infortuni o di invalidità, a seconda del motivo del trapianto.
- Nel quadro del colloquio informativo, le persone i cui dati vengono trattati devono essere
informate anche sui principi di base per il trattamento dei dati (lett. i). Le persone interessate devono conoscere e comprendere i principi fondamentali dei flussi di dati, ossia sapere chi elabora quali dati e a quale scopo nonché in quali condizioni essi vengano eventualmente trasferiti a terzi. Ciò consente anche alle persone interessate di far valere il proprio diritto all’informazione e prendere visione dei propri dati.
- Il potenziale donatore può rifiutare il consenso alla donazione senza indicarne i motivi o
può revocare il consenso inizialmente dato (lett. j). Al contrario del consenso, che deve essere notificato per iscritto, la revoca può avvenire senza formalità.