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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine

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In conformità con l’articolo 6 capoverso 2 della legge sui trapianti, in base al quale non è considerato profitto finanziario il risarcimento dei danni subiti dal donatore in seguito al prelievo di organi, tessuti o cellule, e al fine di evitare risarcimenti eccessivi, il pagamento della somma assicurata è limitato alle persone che, a causa del decesso del donatore, hanno perso il suo sostegno (cpv. 2). La formulazione del capoverso 2 chiarisce come – in presenza di più persone bisognose di sostegno – ciascuna di esse, pur avendo un diritto di credito, non riceve la somma di 500 000 franchi. La somma assicurata da pagare un’unica volta non supera infatti l’ammontare complessivo di 500 000 franchi.

Il capoverso 3 disciplina la prestazione assicurativa in caso di invalidità, che viene classificata in funzione del grado di invalidità. Nel caso di un grado di invalidità minimo pari al 20 per cento, il donatore ha diritto ad un quinto della prestazione assicurativa massima di 500 000, ossia a 100 000 franchi. Questo grado minimo di invalidità è orientato alla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, che riconosce il diritto alla riformazione professionale a partire da un grado del 20 per cento4. A partire da un grado di invalidità del 70 per cento si ha invece diritto all’intera prestazione assicurativa, pari a 500 000 franchi, perché in questi casi si tratta di gravi disabilità (lett. a e b). Poiché l’invalidità è calcolata al punto percentuale, è ipotizzabile un grado di invalidità del 39 per cento. Il capoverso 4 sancisce dunque che – per un grado di invalidità compreso tra il 20 e il 70 per cento – la prestazione assicurativa aumenta di 8 000 franchi per ogni per cento del grado di invalidità. Il calcolo lineare della prestazione assicurativa può essere rappresentato in modo schematico5 come segue:

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100

Grado d'invalidità

Il vantaggio di questo tipo di computo è che la prestazione assicurativa può essere calcolata in modo lineare e preciso fino al punto percentuale. Questo non accadrebbe, ad esempio, applicando per analogia i livelli di rendita ai sensi della legislazione in materia di invalidità6.

4 Viene invece corrisposta una rendita di invalidità a partire da un grado d’invalidità del 40 per cento.

5 Un intervallo di dieci sull’asse del grado di invalidità corrisponde ad un importo pari a 80 000 franchi.

6 Ai sensi dell’articolo 28 LAI, la rendita è graduata in base al grado di invalidità. In presenza di un grado di invalidità pari ad almeno il 40 per cento, si ha diritto ad un quarto della rendita, con almeno il 50 alla metà, con almeno il 60 ai tre quarti e a partire dal 70 per cento alla rendita intera.