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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine

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- Epatite B:

Nell'Allegato 4 cifre 2.2 e 2.3 sono fissate le condizioni che devono essere soddisfatte per il trapianto di organi con esito reattivo del test sull'HBV (cfr. anche le spiegazioni relative all'art. 29 cpv. 4). Per prevenire una reinfezione del fegato da HBV (in caso di precedente epatite B nel ricevente) può essere adottata un'immunoprofilassi passiva con immunoglobulina dell'epatite B e, a seconda della situazione di rischio, si può proseguire la terapia per anni con sostanze antivirali. Pertanto, l'infezione da HBV nel ricevente non costituisce più una controindicazione per il trapianto del fegato. Per prevenire l'infezione da HBV nel fegato del ricevente, e a seconda della costellazione sierologica, si dovrebbe cercare di svolgere tempestivamente una vaccinazione attiva con induzione di titoli protettivi anti-HBs. Considerata la scarsità di organi, possono essere trapiantati, grazie ad una terapia preventiva, anche organi di donatori con marker positivi dell'HBV, ad esempio il fegato di donatori positivi all'anti-HBc, all'anti-HBc e all'anti-HBs, in particolare se il ricevente risulta positivo all'anti-HBs e/o all'anti-HBc. Anche nel caso di donatori di altri organi infetti da HBV, come ad esempio il rene o il cuore, è possibile una prevenzione peritrapianto o post-trapianto dell'infezione da HBV presso il ricevente. Tuttavia, in caso di donatori e riceventi con marker dell'epatite B si dovrebbe assolutamente analizzare di volta in volta l'indicazione del trapianto e discutere accuratemente il monitoraggio postoperatorio del paziente nonché la profilassi contro la reinfezione o l'infezione da HBV o la terapia antivirale.

- Altri agenti patogeni:

Se il test è risultato reattivo ad altri agenti patogeni, come ad esempio virus citomegalico, treponema pallidum, virus di Epstein-Barr, toxoplasma gondii, virus herpes-simplex ed herpes zoster (cfr. Allegato 4 cifra 1.4), è possibile trapiantare organi soltanto dopo aver adottato misure conformi allo stato attuale della scienza e della tecnica volte a ridurre il rischio infettivo e a condizione che il ricevente sia stato informato sul potenziale rischio per la salute ed abbia dato il proprio consenso scritto (cpv. 3 e 4).

2.1.4.22 Art. 32 Procedura applicabile ai tessuti in caso di esito reattivo dei test

Non possono essere trapiantati tessuti o cellule di donatori sui quali il test ha esito reattivo all’HIV, HBV o HCV. Anche il trapianto di tessuti e cellule comporta infatti il rischio di trasmissione di questi virus e quindi il rischio che il ricevente contragga la malattia. Va inoltre fatto osservare che, di regola, il trapianto di tessuti e cellule, ad eccezione del trapianto di cellule staminali del sangue, non costituisce un intervento salvavita.

Tuttavia, nel caso dell'epatite B, la prova della presenza di anti-HBc non è un criterio sufficiente per l'esclusione, nel caso in cui il test dell'HBsAg non sia reattivo e il rischio di trasmissione dell'epatite B possa essere escluso (cfr. anche le spiegazioni relative all'art. 31), ad esempio nel caso di immunità preesistente del ricevente all'epatite B (test anti-HBc e/o anti-HBs positivo). Un altro fattore importante di cui occorre tener conto nella considerazione del rischio di trasmissione è anche lo stato immunitario del ricevente (cpv. 2).

2.1.4.23 Art. 33 Comunicazione di un esito reattivo dei test alla persona donatrice

Se il test ha esito reattivo occorre comunicarlo al donatore. Poiché la questione è assai delicata, in special modo se si tratta di comunicare l'esistenza di un'infezione da HIV, il risultato deve essere prima validato con un metodo adeguato, al fine di escludere la possibilità