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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine

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Gli esami complementari comprendono metodi non invasivi come il doppler/duplex transcranico, la TAC spirale, la scintigrafia 99mTc-HMPAO oppure il metodo invasivo della angiografia digitale sottrattiva intraarteriosa (IA-DSA). Tali metodi sono sottoposti ad una valutazione costante e se necessario vengono completati. Nel caso di determinate malattie (p. es. poliradicolonevrite craniale) e di pazienti nei quali le funzioni dei nervi cerebrali non possono essere clinicamente esaminate, gli esami complementari sono imprescindibili.

Nel secondo caso (arresto cardiocircolatorio persistente), l’accertamento della morte deve avvenire secondo le modalità descritte qui di seguito. Se la morte sopraggiunge dopo un arresto cardiaco con interruzione persistente della circolazione o dopo una fallita rianimazione, vanno verificati gli otto segni clinici seguenti: assenza di polso (centrale) appurata mediante palpazione dell’arteria femorale e/o carotidea, coma, pupille bilateralmente non reattive alla luce, assenza di riflesso cervico-oculare, assenza di riflesso corneale, assenza di reazioni cerebrali a stimoli dolorosi, assenza del riflesso della tosse e della deglutizione, arresto del respiro. Il successivo tempo di osservazione dipende all’esecuzione di pratiche rianimatorie. In caso di rianimazione cardiopolmonare viene mantenuta una circolazione ridotta per cui si può accertare il decesso solo dopo almeno 20 minuti di intervento rianimatorio ininterrotto e infruttuoso e dopo altri 10 minuti di osservazione di arresto cardiaco continuo con cessazione totale dell’attività circolatoria.

Le direttive stabiliscono anche i requisiti che devono soddisfare i medici che accertano la morte (numero 2.3 e 3.3) e prescrivono quale documentazione vada prodotta per i reperti clinici e i risultati degli esami complementari (numero 2.4) o le pratiche rianimatorie eseguite (numero 3.4). I numeri 4 e 5 concernono l’informazione e l’assistenza per i congiunti e l’équipe di cura nonché i provvedimenti medici preparatori per un eventuale prelievo di organi. Il rimando integrale comprende in linea di massima anche queste norme. Tuttavia, poiché la presente ordinanza prevede disposizioni specifiche in materia, questo ultime prevalgono sulla direttiva dell’ASSM.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle spiegazioni relative alle modalità di accertamento della morte in allegato alle direttive ASSM.

2.1.2.10 Art. 10 Durata dei provvedimenti medici preparatori

Prima di ogni prelievo di organi, tessuti o cellule, il donatore viene sottoposto a provvedimenti medici che hanno esclusivamente lo scopo di conservare nel miglior stato possibile gli espianti e la loro funzionalità fino al prelievo. Vengono protratti dopo la morte del paziente, si pensi ad esempio alla respirazione artificiale o alla medicazione e alla perfusione con un liquido di raffreddamento. La legge sui trapianti stabilisce che, in mancanza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione, è possibile adottare questi provvedimenti fino alla decisione dei congiunti del donatore. Per considerazioni di dignità umana e di rispetto del cadavere, il Consiglio federale stabilisce comunque un termine assoluto per l’adozione di queste misure (cfr. art. 10 cpv. 3 della legge sui trapianti). Secondo l’articolo 10 dell’ordinanza, i provvedimenti medici preparatori possono essere eseguiti al massimo per 72 ore. Questo lasso di tempo è commisurato alle necessità di coordinare ed organizzare il prelievo e il trapianto: si devono contattare gli stretti congiunti e consultarli circa il prelievo di organi, tessuti o cellule, il donatore dev’essere preparato (e questo coinvolge la patologia, che non lavora 24 ore su 24), bisogna valutare l’idoneità del ricevente, trasportare gli organi, i tessuti o le cellule e eventualmente l’équipe incaricata del prelievo e del trapianto e vanno predisposte le infrastrutture.