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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine
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2.1.7.5 Art. 52 Estensione materiale e temporale dell’autorizzazione
Di regola le autorizzazioni sono rilasciate a nome del titolare e pertanto non sono trasmissibili. La non trasmissibilità sottolinea la correlazione tra l'autorizzazione e l'assunzione della responsabilità. Il richiedente si assume la responsabilità principale del rispetto delle condizioni d'autorizzazione ed è la persona di riferimento per l'UFSP (cpv. 1). La limitazione temporale delle autorizzazioni consente inoltre il controllo periodico delle attività autorizzate (cpv. 2 e 3). La formulazione del capoverso 2 («valida al massimo 5 anni») indica che un'autorizzazione può essere concessa anche per un periodo più breve, segnatamente per una singola importazione o esportazione di tessuti, cellule o organi che non vengono attribuiti ai sensi degli articoli 16-23 della legge sui trapianti.
2.1.7.6 Art. 53 Sospensione e revoca
Al fine di proteggere il ricevente, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate nel caso in cui le condizioni per il rilascio non sono o non sono più adempiute (lettera a) oppure se il titolare dell'autorizzazione non ottempera ai suoi obblighi (lettera b).
2.1.7.7 Art. 54 Pubblicazione
Per informare l'opinione pubblica, l'identità dei titolari di autorizzazioni viene pubblicata una volta l'anno unitamente ad una breve descrizione dell'attività autorizzata. Il rilascio, l'estinzione, il ritiro o la sospensione di un'autorizzazione sono pubblicati entro 30 giorni: queste informazioni possono essere importanti in particolare per le autorità doganali, per i pazienti, i medici, i ricercatori nonché per eventuali partner commerciali e altre persone.
2.1.8 Capitolo 8: Esecuzione
2.1.8.1 Sezione 1: Compiti dei Cantoni
Il capitolo disciplina i compiti assegnati ai Cantoni dall'articolo 56 della legge sui trapianti. In particolare si tratta di definire le attività prescritte dalla legge sui trapianti sotto forma di processi e di descrivere i compiti della persona responsabile del coordinamento a livello locale (coordinatore dei trapianti). Il gruppo di lavoro dei coordinatori dei trapianti di Swisstransplant (STATKO) ha fissato in mansionario le esperienze, le conoscenze e le capacità di cui deve disporre un coordinatore di un centro di trapianto o di un ospedale periferico. In virtù del mansionario il coordinatore deve possedere un diploma di infermiere specializzato riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera e aver maturato esperienza nel settore delle cure intensive, d'urgenza o dell'anestesia o aver ottenuto il titolo di medico specialista (FMH) in uno di questi settori nonché vantare un’esperienza documentata di direzione e di management in qualità di coordinatore di donazioni e trapianti con relativo perfezionamento e qualifiche nel settore del coordinamento dei trapianti. Sono inoltre necessari notevole competenza sociale, capacità comunicativa, disponibilità a lavorare in un’équipe multidisciplinare, abilità di trattativa e forza di persuasione nonché esperienza nel contatto con persone in lutto e capacità di gestire con la dovuta sensibilità le esigenze dei pazienti e dei loro congiunti. L'incarico di coordinatore dei trapianti richiede inoltre la capacità di far fronte a situazioni impegnative dal punto di vista psicofisico, disponibilità e flessibilità. Al contempo lo STATKO stabilisce che le persone che si occupano del coordinamento locale devono essere indipendenti dall'équipe di trapianto.
In base alle esperienze fatte in altri Paesi, in particolare in Spagna, si può supporre che impiegando coordinatori locali in ogni ospedale che dispone di un reparto di terapia intensiva