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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine
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si potranno individuare meglio potenziali donatori e segnalarli al servizio nazionale di attribuzione. La legislazione sui trapianti può così contribuire a far in modo che siano disponibili a scopo di trapianto organi, tessuti o cellule umani (cfr. art. 1 cpv. 2 della legge sui trapianti).
2.1.8.2 Art. 55 Definizione e garanzia di procedimenti
Finora, soprattutto negli ospedali periferici dotati di un reparto di terapia intensiva è accaduto piuttosto raramente che siano stati definiti processi in relazione alla donazione di organi, tessuti e cellule. Poiché l'autorizzazione d’esercizio per gli ospedali rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni, essi devono provvedere affinché gli ospedali definiscano ed attuino tali procedimenti. In particolare, devono essere definiti i procedimenti relativi all'individuazione di possibili donatori, all'accertamento della morte, alla gestione generale dei donatori, all'informazione e l'assistenza ai congiunti (incluso l'ottenimento del consenso) e al prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule. Inoltre, è importante che tali procedimenti siano assicurati sette giorni la settimana, 24 ore su 24, in ogni centro di trapianto ed in ogni ospedale periferico che disponga di un reparto di terapia intensiva.
2.1.8.3 Art. 56 Informazione dei medici
Questa informazione serve a sensibilizzare i medici liberi professionisti, in quanto molti di loro non sanno che la legge sui trapianti non si limita al trapianto di organi ma disciplina anche il trapianto di tessuti (ad esempio valvole cardiache e cornea) e di cellule (ad esempio trapianti autologhi di condrociti). Poiché le autorizzazioni per l'esercizio indipendente della professione sono rilasciate dai Cantoni, questi ultimi devono provvedere affinché i medici liberi professionisti siano informati degli obblighi legali sanciti dalla legge sui trapianti. Si tratta segnatamente dell'obbligo di notificare ad un centro di trapianto i pazienti per i quali vi è un’indicazione medica al trapianto – sempre che i pazienti abbiano dato il proprio consenso
– e di notificare al servizio nazionale di attribuzione le persone che dichiarano di essere disposte a donare da vivente un organo a un ricevente anonimo affinché tale organo possa essere attribuito in base alle regole di attribuzione. Per quanto concerne i medici impiegati negli ospedali, il compito di informazione compete al responsabile del coordinamento locale.
2.1.8.4 Art. 57 Notifica delle persone competenti del coordinamento locale
Affinché il servizio nazionale di attribuzione sappia chi sono le persone di riferimento in ogni ospedale, i Cantoni sono tenuti a segnalare al servizio nazionale di attribuzione le persone responsabili del coordinamento locale per ogni ospedale.
Tuttavia ciò non significa che ogni ospedale debba avere un proprio coordinatore locale. Questa funzione può anche essere svolta a tempo parziale da personale già operativo; è anche pensabile che una persona responsabile del coordinamento possa lavorare per conto di vari ospedali.
2.1.8.5 Sezione 2: Compiti delle persone responsabili del coordinamento locale
I processi di trapianto che si svolgono nei centri di trapianto e negli ospedali periferici sono complessi. Poiché vi sono molte fasi importanti che non possono essere lasciate al caso, occorre stabilire a priori procedure chiare. È quindi di particolare importanza che venga designata una persona responsabile incaricata di dirigere e di sorvegliare questi processi e che abbia la competenza di decidere le misure e i mezzi da impiegare.