Progetto
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
- Le informazioni sui rischi a breve e a lungo termine (lett. c) devono concernere anche le
possibili conseguenze psichiche ed indicare anche la possibilità di assistenza psicologica (lett. k). Questa dovrebbe essere offerta anche al donatore che ha negato il proprio consenso alla donazione e che deve poterlo fare senza avere sensi di colpa nei confronti del ricevente e senza dover prevedere conseguenze pregiudizievoli.
Le informazioni non dovrebbero essere fornite solo verbalmente, in occasione di un colloquio personale. La decisione di donare un organo può comportare conseguenze significative e non può essere presa nel quadro di un unico colloquio. È importante che il donatore potenziale possa riflettere sui fatti anche a casa propria, in tutta tranquillità e per questo è essenziale che l’informazione avvenga anche in forma scritta e che sia concesso un adeguato periodo di riflessione (cpv. 1 e 3).
La disposizione di cui al capoverso 4, secondo cui l’informazione deve essere documentata dai medici soggetti all’obbligo di informazione e i documenti devono essere conservati durante dieci anni, serve – ai fini della produzione di prove – anche ai medici stessi, qualora vi sia successivamente una vertenza legale e il donatore che abbia subito dei danni alla salute contesti di essere stato informato in modo esauriente sui rischi del prelievo.
2.1.3.2 Art. 12 Accertamenti concernenti il carattere gratuito e volontario della donazione da parte di una persona vivente
Nel corso dei dibattiti parlamentari l’articolo 52 della legge sui trapianti è stato completato da una frase in virtù della quale il Consiglio federale deve prendere provvedimenti per lottare efficacemente contro il commercio di organi. A livello nazionale, l’accertamento dei motivi che spingono una persona a donare gli organi rappresenta proprio un passo in questa direzione. Si tratta di accertare se la manifestazione della volontà di donare non sia il risultato di accordi finanziari o di pressioni esercitate dal paziente o dalla sua famiglia. Solo una persona estranea al donatore e all’équipe di trapianto, esperta di queste delicate questioni e che può vantare una formazione universitaria in psicologia, è in grado di accertare – mediante un colloquio personale – se la donazione ha effettivamente luogo a titolo gratuito e volontario (cpv. 1). Se l’esperto conclude che i presupposti richiesti non sussistono, la donazione da vivente non è automaticamente considerata illecita; tuttavia, la persona che entra in linea di conto ai fini di un trapianto (e solo lei) deve poter richiedere un secondo parere. Se anche il secondo esperto dovesse giungere alla stessa conclusione del primo, la donazione non sarebbe consentita. Se invece conclude che sono soddisfatte le condizioni di gratuità e volontarietà, la donazione da vivente può avvenire, posto che il medico che esegue il prelievo condivida questo secondo parere. L’esperto non ha quindi alcun diritto di veto sulla donazione da vivente.
Analogamente al colloquio informativo condotto dal medico, anche questo accertamento deve essere documentato e i documenti devono essere conservati per dieci anni (cpv. 2). In questo caso però, i documenti non hanno solamente la funzione di prove documentarie in vista di un’eventuale vertenza ulteriore, nell’ambito della quale il donatore asserisca di essere stato costretto a donare l’organo, ma servono anche a dimostrare alle autorità – nell’ambito di eventuali ispezioni – che vengono trapiantati solo organi, tessuti e cellule donati a titolo gratuito e volontario.