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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 16 pagine

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5 Il titolare dell’autorizzazione non può utilizzare per altri scopi gli animali da espianto o i loro organi, tessuti o cellule ed espianti standardizzati fabbricati con essi e provvede alla loro eliminazione secondo l’articolo 13 dell’ordinanza del 23 giugno 20047 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

Art. 18 Test obbligatori

1 Gli organi animali, i tessuti o le cellule, gli espianti standardizzati fabbricati con essi o l’animale da cui essi sono stati prelevati sono sottoposti ai test disponibili conformemente allo stato della scienza e della tecnica per determinare la presenza di eventuali zoonosi o malattie prioniche che possono causare un’infezione nell’essere umano.

2 I test sono volti segnatamente a determinare l’eventuale presenza di:

a. agenti zoonotici conosciuti o potenziali;

b. agenti patogeni per l’essere umano conosciuti;

c. agenti infettivi con un alto rischio di mutazione e di ricombinazione;

d. agenti il cui rischio patogeno non è ancora conosciuto.

3 Se i test sono eseguiti all’estero, bisogna fornire all’UFSP la prova che sono conformi allo stato della scienza e della tecnica.

4 L’UFSP può chiedere che i risultati dei test siano confermati da un laboratorio di riferimento indipendente.

Art. 19 Inammissibilità dello xenotrapianto

Uno xenotrapianto non può essere eseguito se:

a. i test hanno avuto un esito reattivo;

b. gli organi, i tessuti o le cellule animali presentano mutazioni patologiche;

c. si può ritenere che gli organi, i tessuti o le cellule animali nonché gli espianti standardizzati fabbricati con essi non possano adempiere lo scopo terapeutico.

Art. 20 Caratterizzazione di organi, tessuti o cellule animali geneticamente

modificati

Gli organi, i tessuti o le cellule che provengono da animali geneticamente modificati o che dopo il prelievo sono stati geneticamente modificati, gli espianti standardizzati fabbricati con essi nonché gli animali da espianto geneticamente modificati devono essere caratterizzati come tali con la dicitura “geneticamente modificati”.

7 SR 916.441.22