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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 16 pagine
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Art. 21 Campioni biologici
1 Il titolare dell’autorizzazione preleva i campioni biologici per gli esami di cui agli articoli 8 - 10 e 14 - 17 in quantità sufficienti.
2 Egli calcola la quantità prelevata in maniera che l’UFSP possa eseguire almeno tre esami completi dei campioni durante il loro periodo di conservazione di cui all’articolo 23.
3 I campioni sono preparati in maniera da permetterne la conservazione a lungo termine.
Art. 22 Registrazioni
Il titolare dell’autorizzazione registra tutti i dati e i procedimenti essenziali per la protezione della salute della popolazione, segnatamente il risultato:
a. degli esami medici di cui agli articoli 8 e 14;
b. dell’autopsia di cui agli articoli 10 e 15;
c. degli esami diagnostici e epidemiologici di cui all’articolo 9;
d. dei controlli delle linee cellulari animali di cui all’articolo 16;
e. della sorveglianza dello stato di salute degli animali di cui all’articolo 17;
f. dei test di cui all’articolo 18.
Art. 23 Conservazione
1 Il titolare dell’autorizzazione conserva tutte le registrazioni e i campioni biologici importanti per la protezione della salute della popolazione nel modo seguente:
a. a tempo indeterminato, trattandosi di sperimentazioni cliniche;
b. durante almeno 20 anni a decorrere dal decesso del ricevente, trattandosi di un trattamento standard.
2 Le registrazioni e i campioni biologici sono:
a. contrassegnati e conservati in maniera da essere rapidamente accessibili e reciprocamente correlabili senza indugio;
b. su domanda, messi a disposizione dell’UFSP e del medico cantonale competente.
Art. 24 Informazione delle autorità competenti
1 Se fa constatazioni che potrebbero essere essenziali alla protezione della salute della popolazione, il titolare dell’autorizzazione:
a. ne informa immediatamente l’UFSP e il medico cantonale competente;
b. prende tutte le misure necessarie.
2 Le autorità di cui al capoverso 1 lettera a sono costantemente informate in merito alle misure prese o previste nonché in merito ai loro effetti.