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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 16 pagine

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Sezione 5: Garanzia della responsabilità civile

Art. 25

1 Chi esegue uno xenotrapianto o mette in circolazione organi animali, tessuti o cellule per uno xenotrapianto, garantisce la responsabilità civile per un ammontare pari a 20 milioni di franchi.

2 L’obbligo di garanzia può essere adempiuto mediante:

a. la stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile presso un istituto assicurativo titolare di un’autorizzazione d’esercizio in Svizzera;

b. il deposito di garanzie equivalenti.

3 La Confederazione, i suoi istituti ed enti di diritto pubblico sono esentati dall’obbligo di garanzia.

4 La persona che garantisce la responsabilità civile annuncia l’inizio, la sospensione e la cessazione della garanzia all’UFSP.

Sezione 6: Protezione dei dati

Art. 26 Protezione dei dati

Gli articoli 60 e 61 dell’ordinanza del …8 sui trapianti si applicano al trattamento dei dati personali e alla sicurezza dei dati.

Sezione 7: Procedura d’autorizzazione

Art. 27 Domanda

1 La domanda di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 12 è presentata all’UFSP.

2 Per lo xenotrapianto nell’ambito di una sperimentazione clinica (art. 3) sono presentati:

a. una dettagliata documentazione scientifica di base;

b. una documentazione secondo l’Allegato e l’articolo 39 dell’ordinanza del …9 sui trapianti.

3 Per lo xenotrapianto nell’ambito di un trattamento standard (art. 12) sono presentati:

a. una documentazione scientifica contenente segnatamente i risultati di tutte le sperimentazioni precliniche e cliniche;

8 RS 810 …

9 RS 810 …