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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 16 pagine
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Art. 30 Validità, sospensione e revoca dell’autorizzazione, ispezione,
pubblicazione
1 L’autorizzazione per una sperimentazione clinica è valida fino alla fine della sperimentazione ma al massimo cinque anni.
2 L’autorizzazione per un trattamento standard vale per cinque anni.
3 Le ispezioni, la trasferibilità, il rinnovo, la sospensione, la revoca e la pubblicazione dell’autorizzazione sono retti dagli articoli 51 capoversi 1, 2 e 4, 52 capoverso 1 nonché 53 e 54 dell’ordinanza sui trapianti del …12.
Sezione 8: Disposizioni penali
Art. 31
È punito ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera j della legge sui trapianti chi non garantisce la responsabilità civile di cui all’articolo 25.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 32 Aggiornamento dell’Allegato
Il Dipartimento federale dell’interno può aggiornare l’Allegato in base all’evoluzione internazionale o tecnica. Esso adotta gli aggiornamenti suscettibili di costituire ostacoli tecnici al commercio d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia.
Art. 33 Disposizione transitoria
Le sperimentazioni cliniche di xenotrapianti iniziate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono proseguire fino alla successiva modifica essenziale della documentazione, conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 26 giugno 199613 concernente il controllo degli espianti.
Art. 34 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
... In nome del Consiglio federale svizzero
Il presidente della Confederazione: Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz
12 RS 810 ….
13 RU 1996 2309, 1999 1403, 2001 1508, 3293, 2002 82