Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 29 pagine

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6. Risultati riguardanti i singoli articoli

Capitolo 1: Sussidi d’esercizio agli istituti d’educazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Condizioni per il riconoscimento

1 La Confederazione concede sussidi d’esercizio (art. 5 della legge) ai Cantoni in favore di istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti (istituti d’educazione) riconosciuti come sussidiabili.

Il BWH-BS chiede che l’istituto venga segnatamente menzionato nell’accordo di prestazione e informato in merito all’ammontare dei sussidi. Se disponibile, l’accordo di prestazione va definito con il Cantone in un allegato.

La zkj-ZH esige che i Cantoni siano chiamati ad assumersi maggiori responsabilità per quanto concerne la definizione e il finanziamento dell’offerta in materia di aiuto alla gioventù stazionario. Ciò andrebbe definito nell’accordo di prestazione. Anche Integras avanza la

medesima richiesta.

2L’Ufficio federale di giustizia (UFG) riconosce come sussidiabili gli istituti d’educazione alle condizioni seguenti:

Il Canton BL parte dal presupposto che l’articolo 7 capoverso 3 LPPM (nuovo) preveda che la Confederazione concluda con i Cantoni accordi di prestazione riguardanti i sussidi.

Nell’ottica della NPC il Canton BL reputa importante che la Confederazione definisca punti cardine, ma poi spetta al Cantone assumersi la responsabilità dell’attuazione operativa nonché della vigilanza diretta. In tal senso il Canton BL reputa inutile che sia la Confederazione sia il Cantone riconoscano un istituto. Stando alla sua proposta il riconoscimento della Confederazione potrebbe avvenire in base a un elenco di istituti fornito dal Cantone. Quest’ultimo è poi responsabile del rispetto dei punti cardine fissati dalla Confederazione. L’articolo 1 capoverso 2 va adeguato in tal senso.

b. l’istituto dispone di almeno sette posti;

L’HG-GE chiede che ne facciano parte anche gli istituti i cui sette posti non sono geograficamente ubicati nel medesimo luogo.

d. l’istituto è aperto a collocandi di diversi Cantoni;

Il SPJ-VD suggerisce di utilizzare in modo uniforme il termine «Etablissement d’éducation» piuttosto che, come in questo caso, «Maisons d’éducation».

Il BWH-BS esige che tutti i Cantoni debbano essere subordinati alla CIIS. Se ciò non fosse il caso, i loro istituti non dovrebbero beneficiare dei sussidi federali.

e. l’organo responsabile, l’organizzazione di gestione e l’impostazione pedagogica, nonché l’edificio e i suoi equipaggiamenti garantiscono l’esercizio a lungo termine e conforme allo scopo dell’istituto;

Il Canton ZH suggerisce di definire nelle direttive la nozione di «conforme allo scopo».