Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 29 pagine
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Art. 26 Autorità cantonale competente
Per l’ambito dei sussidi d’esercizio agli istituti d’educazione e dei sussidi di costruzione agli istituti privati ogni Cantone designa un’unica autorità cantonale responsabile del contatto con l’UFG.
Poiché in un Cantone grande come il Canton Zurigo il contatto diretto con l’UFG riveste particolare importanza, l’AJV-ZH critica il fatto che soltanto un Servizio cantonale di collegamento sia ancora competente per il contatto. Inoltre è poco chiaro se differenti servizi per ogni Cantone possano sottoscrivere insieme un accordo di prestazione o se occorra designare un servizio autorizzato a firmare. L’AJV-ZH perora la possibilità di più cofirmatari.
Art. 33 Collaborazione dei beneficiari di sussidi
1I beneficiari di sussidi della Confederazione fanno figurare questi ultimi distintamente nel bilancio e nel conto d’esercizio annui dell’istituto (art. 11 della legge).
2Essi forniscono all’UFG tutte le informazioni determinanti per la concessione di sussidi. Su domanda permettono di consultare i libri, le pezze giustificative e altri documenti e li producono.
3L’UFG può procedere a ispezioni o incaricarne l’autorità cantonale competente.
Per la CDOS occorre definire la nozione di «beneficiari di sussidi».
Il Canton BL ripete che con la conclusione dell’accordo di prestazione gli obblighi inerenti al controllo andrebbero delegati al Cantone e rifiuta che quest’ultimo sia tenuto a procedere a ispezioni su incarico della Confederazione. L’UFG deve soltanto controllare che il Cantone rispetti i contratti di prestazione.
Secondo il Canton BE le ispezioni dei singoli istituti da parte dell’UFG menzionate
nell’articolo sono in contraddizione con l’economia amministrativa e la riduzione dell’onere amministrativo a cui si mira, come pure con l’idea di fondo della NPC.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 35 Disposizione transitoria
1 Per gli istituti d’educazione riconosciuti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza la condizione per il riconoscimento secondo cui almeno i tre quarti del personale che esplica un’attività pedagogica devono disporre di una formazione riconosciuta (art. 1 cpv. 2 lett. f e art. 3) è applicabile al più tardi a partire dal 1° gennaio 2012. Sino a quel momento si applica il diritto vigente.
Per l’introduzione della nuova regolamentazione il Canton BL chiede un periodo transitorio di almeno due anni dopo l’entrata in vigore.
Visto il termine di attuazione estremamente breve e i cambiamenti che occorre attendersi per gli istituti in materia di personale, di finanziamento e di concetto di gestione, il Canton BE chiede un periodo di transizione adeguato per tutte le disposizioni rilevanti.
Art. 36 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
I risultati riguardanti la messa in vigore sono riassunti al punto 5 «Risultati riguardanti lo scadenzario e l’introduzione del nuovo modello dei sussidi forfetari per i sussidi d’esercizio».