Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 29 pagine
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Capitolo 3: Progetti sperimentali
Art. 23 Valutazione
1Per la valutazione di un progetto sperimentale è possibile effettuare studi riguardanti la recidiva.
2L’UST mette a disposizione i dati necessari per questi studi.
3I costi per i rilevamenti, effettuati dopo lo scadere della durata massima dei sussidi di cinque anni, sono a carico del richiedente.
Conformemente all’articolo 8 capoverso 2 LPPM i sussidi sono concessi per un periodo sperimentale di cinque anni al massimo. La disposizione in questione sancisce un’ulteriore limitazione – contrariamente a quanto fa la legge che prevede espressamente e senza
limitazioni di tempo sussidi alle spese per la valutazione delle sperimentazioni. In particolare per studiare approfonditamente la recidiva occorrono studi su un lungo periodo. Nel commento non vi è traccia di un motivo fondato per cui la Confederazione non auspica partecipare finanziariamente a siffatti studi particolarmente utili. Il Canton BS propone dunque di stralciare semplicemente tale limitazione.
Capitolo 4: Sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari
Art. 24
1L’UFG versa, su domanda, sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari entro i limiti dei crediti stanziati (art. 10a della legge).
2I sussidi servono al finanziamento della formazione e del perfezionamento del personale preposto all’esecuzione delle pene, nella misura in cui i corsi rispettino gli standard determinati.
Nel parere in merito alla legislazione esecutiva sulla NPC, i Cantoni FR, NE e VD si dicono favorevoli ai sussidi federali al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari. Chiedono però una definizione degli standard determinanti.
Il Canton VD non trova corretto che il sussidio federale di circa un milione di franchi non copra neppure il 30% dei costi riconosciuti per la formazione. Inoltre il Cantone VD chiede che per ogni Cantone si indichi la chiave di ripartizione.
Capitolo 5: Organizzazione e procedura
Art. 25 Organo decisionale e per la conclusione di accordi di prestazione
2Gli aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso:
a. fino a 3 milioni di franchi dall’UFG;
b. oltre i 3 milioni di franchi dall’UFG d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
Per il Canton BL è poco chiaro se il singolo caso si riferisca al singolo accordo di prestazione.