Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 29 pagine

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b. una formazione universitaria completa adeguata alla funzione nell’istituto d’educazione o una formazione equivalente con, dopo la conclusione degli studi, un’attività professionale educativa specifica di almeno sei mesi come educatore svolta presso un’istituzione.

Il Canton BL è d’accordo con le esigenze in materia di formazione del personale che esplica un’attività pedagogica.

Secondo il Canton SG la definizione delle formazioni professionali riconosciute è troppo ristretta e chiede che, nell’interesse della collaborazione interdisciplinare, possano venir assunti anche altri specialisti la cui formazione permetta di esercitare un’attività pedagogica.

L’OP-GE chiede che anche i «maîtres socioprofessionelles» siano considerati una categoria riconosciuta.

L’AGOER suggerisce di estendere il riconoscimento dei diplomi a quelli del settore sanitario, poiché le persone in possesso di quest’ultimi completano sovente i gruppi di lavoro pluridisciplinari. L’AGOER chiede inoltre perché non sono più riconosciuti gli specialisti e chi finanzierà le perizie previste dal nuovo diritto penale minorile.

L’AVOP-VD si dice favorevole al fatto che ora siano riconosciute anche le formazioni a livello di scuole specializzate superiori.

La VSR-BE chiede che in una nuova lettera c si stabilisca che la persona responsabile della direzione dell’istituto, oltre a una formazione sociopedagogica superiore riconosciuta, abbia seguito anche una formazione complementare in materia di gestione aziendale.

Art. 5 Condizioni suppletive per il riconoscimento di istituti privati

Gli istituti d’educazione privati, oltre alle condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2, devono adempiere le condizioni seguenti:

a. il responsabile è una persona giuridica riconosciuta di pubblica utilità. Uno dei suoi scopi principali è di gestire un istituto d’educazione per fanciulli e adolescenti penalmente collocati o il cui comportamento sociale è gravemente turbato;

b. il Cantone riconosce l’istituto d’educazione e versa, eventualmente con altri Cantoni, un sussidio adeguato per l’esercizio;

c. il finanziamento dell’esercizio è assicurato.

La VSR-BE chiede una nuova lettera d con il tenore seguente: i Cantoni disciplinano le basi legali per l’esercizio degli istituti privati.

Il BWH-BS esorta la Confederazione a prescrivere ai Cantoni di riconoscere siffatti istituti cantonali e privati come equivalenti e di trattarli finanziariamente di conseguenza.

La SA-ZH chiede il completamento della lettera b nel senso che il Cantone d’ubicazione è competente per il versamento di un sussidio per l’esercizio (sussidio d’ubicazione) agli istituti privati pari ad almeno il 10% del valore dell’immobile.

Art. 6 Condizioni e oneri inerenti al riconoscimento

L’UFG subordina il riconoscimento a condizioni e lo vincola a oneri che assicurano un esercizio conforme allo scopo dell’istituto d’educazione.

Secondo la CDOS e il Canton BE non è assolutamente chiaro quali condizioni e oneri s’intendano. Il Canton BE è del parere che sono già definiti in modo esaustivo negli articoli 1, 4 e 5. Respinge altre disposizioni particolareggiate poiché ciò è in contraddizione con la filosofia alla base della NPC e crea doppioni.

Art. 7 Modifiche delle condizioni di riconoscimento; revoca del riconoscimento

1 L’autorità cantonale competente comunica per scritto e senza indugio all’UFG qualsiasi modifica della situazione di fatto o giuridica che è stata determinante per il riconoscimento.

2 L’UFG adegua la decisione di riconoscimento quando le circostanze si sono modificate sostanzialmente.