Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 29 pagine
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La LIwJ e il THS-LU si dicono favorevoli all’aumento della quota, nella pratica temono tuttavia una riduzione al 75% della quota sinora più elevata. Chiedono dunque che contestualmente venga nuovamente introdotto un sistema di bonus; la LIwJ auspica limitarlo all’85%. Anche secondo SJ-NE fissando la quota al 75% e il finanziamento dell’89% si incentiva l’assunzione di personale meno qualificato.
L’UFaG-TI, CURAVIVA e la FBS-VD sono del parere che gli istituti con quote più elevate dovrebbero beneficiare di sussidi maggiori. Secondo loro si penalizzano finanziariamente i Cantoni che sinora si sono impegnati a raggiungere una quota elevata. Chiedono dunque il mantenimento del sistema del bonus che come sinora esercita un notevole influsso sulla garanzia della qualità.
g. l’istituto dispone di un personale socio-pedagogico il cui effettivo corrisponde al grado di difficoltà dei collocandi;
Secondo l’AGOER senza l’indicazione degli effettivi minimi questa disposizione è troppo imprecisa.
i. almeno un terzo dell’insieme dei giorni di permanenza sono giorni riconosciuti. Sono considerati riconosciuti i giorni di permanenza ripartiti su fanciulli, adolescenti e giovani adulti ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera b della legge e dell’articolo 4 della presente ordinanza. I giorni di permanenza delle persone, per le quali l’assicurazione per l’invalidità versa dei sussidi, non sono riconosciuti;
Secondo la CDOS e il Canton BL i giorni di permanenza delle persone per le quali
l’assicurazione per l’invalidità versa dei sussidi vanno precisati per lo meno a livello di direttiva.
Secondo il Canton BL e SJ-NE l’esclusione dei richiedenti l’asilo (direttiva 13.4) non trova alcuna base legale nell’articolo 5 capoverso 1 lettera b numero 2 LPPM. L’argomento
dell’esclusione dei doppi sussidi (direttiva 13.4) è un pretesto.
j. l’istituto offre un’assistenza completa, sull’arco di tutto l’anno e delle 24 ore. Sono ammessi al massimo 14 giorni di vacanze aziendali all’anno;
Integras, l’HG-GE e la zkj-ZH sono favorevoli a questa regolamentazione, rendono tuttavia attenti alle pertinenti conseguenze nell’ambito del fabbisogno di personale, di cui non si è tenuto sufficientemente conto nel modello di calcolo.
Stando al BWH-BS gli istituti che non prevedono vacanze aziendali dovrebbero percepire un indennizzo suppletivo, visto che la soluzione proposta comporta un notevole onere finanziario.
k. l’offerta dell’istituto deve essere in sintonia con il diritto federale.
Secondo il Canton BL tale disposizione è pacifica e può dunque essere stralciata.
3Gli istituti con scuole speciali, la cui clientela è principalmente stata collocata per una formazione speciale, non sono riconosciuti.
Per la CDOS, i Cantoni BL e BE nonché per l’AJB-ZH la definizione di scuole speciali non è chiara. Secondo il Canton BE non vi è una definizione uniforme valida per tutti i Cantoni della formazione speciale. Suggerisce di stralciare tale capoverso dal momento che le condizioni del riconoscimento sono chiaramente definite dagli articoli 1, 4 e 5 OPPM.
La SA-OW si rammarica molto della soppressione del sovvenzionamento delle spese scolastiche e fa notare che in questo caso è in atto un importante trasferimento dei costi a carico dei Cantoni.