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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 14 pagine

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Art. 122 Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare

I Cantoni provvedono al disbrigo amministrativo del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare e della restituzione dell’equipaggiamento personale.

Art. 123 cpv. 2 lett. a

2 Non prelevano imposte su:

a. stabilimenti o officine militari, ad eccezione delle imprese d’armamento della Confederazione che sono società anonime di diritto privato;

Art. 130a (nuovo) Liquidazione di immobili militari

1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina la liquidazione di immobili della Confederazione che hanno servito per scopi militari.

2 Conclude i contratti necessari per la liquidazione.

3 Preserva i beni culturali dell’esercito considerati degni di essere conservati.

Art. 140 cpv. 1

1 Le formazioni sono responsabili del materiale dell’esercito loro affidato. Rispondono della perdita e del danneggiamento ove non si possano individuare i responsabili. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di loro militari.

Titolo che precede l’articolo 146

Capitolo 7: Trattamento di dati personali

Art. 146

Il trattamento di dati personali da parte di organi dell’esercito e dell’amministrazione militare è disciplinato in una legge federale particolare.

Art. 147-148h

Abrogati

Titolo che segue l’articolo 148h

Capitolo 8: Attività commerciali (nuovo)

Articolo 148i

1 Le unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport possono fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni: