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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 14 pagine
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Art. 122 Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare
I Cantoni provvedono al disbrigo amministrativo del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare e della restituzione dell’equipaggiamento personale.
Art. 123 cpv. 2 lett. a
2 Non prelevano imposte su:
a. stabilimenti o officine militari, ad eccezione delle imprese d’armamento della Confederazione che sono società anonime di diritto privato;
Art. 130a (nuovo) Liquidazione di immobili militari
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina la liquidazione di immobili della Confederazione che hanno servito per scopi militari.
2 Conclude i contratti necessari per la liquidazione.
3 Preserva i beni culturali dell’esercito considerati degni di essere conservati.
Art. 140 cpv. 1
1 Le formazioni sono responsabili del materiale dell’esercito loro affidato. Rispondono della perdita e del danneggiamento ove non si possano individuare i responsabili. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di loro militari.
Titolo che precede l’articolo 146
Capitolo 7: Trattamento di dati personali
Art. 146
Il trattamento di dati personali da parte di organi dell’esercito e dell’amministrazione militare è disciplinato in una legge federale particolare.
Art. 147-148h
Abrogati
Titolo che segue l’articolo 148h
Capitolo 8: Attività commerciali (nuovo)
Articolo 148i
1 Le unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport possono fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni: