Avamprogetto_LM

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Titolo che precede l’articolo 12

Sezione 2: Obbligo di prestare servizio

Art. 12 Principio

Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dichiarate abili al servizio militare devono prestare i seguenti servizi:

a. il servizio d’istruzione (art. 41-61);

b. il servizio di promovimento della pace per il quale si sono annunciati (art. 66);

c. il servizio d’appoggio (art. 67-75);

d. il servizio attivo (art. 76-91).

Art. 13 cpv. 1 e 2 frase introduttiva

1Abrogato

2 L’obbligo di prestare servizio militare dura:

Art. 20 cpv. 1 e 1bis

1 L’abilità al servizio militare può essere riesaminata. Possono presentare una domanda scritta e motivata per un riesame:

a. la persona da sottoporre all’apprezzamento;

b. i medici dell’esercito e dell’amministrazione militare;

c. i medici civili curanti e i medici civili incaricati di una perizia;

d. le autorità dell’amministrazione militare e l’assicurazione militare;

e. le autorità militari preposte all’esecuzione penale;

f. l’organo d’esecuzione del servizio civile, nel quadro del reclutamento anche verbalmente.

1bis Le persone che in vista dei loro obblighi di servizio sono parzialmente o completamente incapaci di discernimento sono inabili al servizio. Le autorità di protezione degli adulti comunicano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito tutte le decisioni passate in giudicato di nomina di curatori di persone soggette all’obbligo di leva e militari, nonché il loro annullamento.

Titolo che precede l’articolo 21(nuovo)