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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 14 pagine

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Sezione 4: Obblighi fuori del servizio

Art. 25 rubrica e cpv. 1 lett. b

Rubrica abrogata

1 Fuori del servizio le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono:

b. adempiere l’obbligo di notificazione (art. 27);

Titolo che precede l’articolo 26

Abrogato

Art. 26

Abrogato

Titolo che precede l’articolo 27

Abrogato

Art. 27 rubrica, cpv. 1 e 1bis

Obbligo di notificazione

1 Le persone soggette all’obbligo di leva e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al comandante di circondario del loro Cantone di domicilio i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:

a. cognome, nome, data di nascita;

b. indirizzo di residenza e indirizzo postale;

c. lingua materna, Comune e Cantone d’origine;

d. professione appresa e attività professionale.

1bis Esse devono comunicare spontaneamente allo Stato maggiore di condotta dell’esercito i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:

a. le sentenze di condanna per un crimine o un delitto passate in giudicato nonché le sentenze di condanna passate in giudicato che ordinano una misura privativa della libertà;

b. i pignoramenti infruttuosi e le dichiarazioni di fallimento.

Art. 41 cpv. 3 secondo periodo

3 ... I servizi d’istruzione possono essere integralmente o parzialmente svolti all’estero se il loro obiettivo non può essere raggiunto con un servizio d’istruzione in Svizzera.