Avamprogetto_LM
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Sezione 4: Obblighi fuori del servizio
Art. 25 rubrica e cpv. 1 lett. b
Rubrica abrogata
1 Fuori del servizio le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono:
b. adempiere l’obbligo di notificazione (art. 27);
Titolo che precede l’articolo 26
Abrogato
Art. 26
Abrogato
Titolo che precede l’articolo 27
Abrogato
Art. 27 rubrica, cpv. 1 e 1bis
Obbligo di notificazione
1 Le persone soggette all’obbligo di leva e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al comandante di circondario del loro Cantone di domicilio i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:
a. cognome, nome, data di nascita;
b. indirizzo di residenza e indirizzo postale;
c. lingua materna, Comune e Cantone d’origine;
d. professione appresa e attività professionale.
1bis Esse devono comunicare spontaneamente allo Stato maggiore di condotta dell’esercito i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:
a. le sentenze di condanna per un crimine o un delitto passate in giudicato nonché le sentenze di condanna passate in giudicato che ordinano una misura privativa della libertà;
b. i pignoramenti infruttuosi e le dichiarazioni di fallimento.
Art. 41 cpv. 3 secondo periodo
3 ... I servizi d’istruzione possono essere integralmente o parzialmente svolti all’estero se il loro obiettivo non può essere raggiunto con un servizio d’istruzione in Svizzera.