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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 14 pagine
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Art. 66 cpv. 2
2 Contro le chiamate e le decisioni di differimento del servizio i militi possono presentare una domanda di riesame all’organo che li ha convocati; esso decide definitivamente.
Art. 72 cpv. 3-5 (nuovi)
3 Può trasmettere agli uffici cantonali competenti per la protezione civile i dati del reclutamento delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.
4 I dati sanitari necessari per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile sono trattati nel Sistema d’informazione medica dell’esercito.
5 I dati sanitari necessari per l’apprezzamento dell’idoneità a prestare servizio delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile sono trattati dai Cantoni.
Capitolo 3: (nuovo) Attività commerciali
Art. 73a
1 Il servizio della Confederazione competente per la protezione civile può fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:
a. sono in stretta relazione con i compiti principali dell’unità amministrativa;
b. non richiedono mezzi materiali o risorse di personale supplementari; e
c. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali.
2Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi.
Titolo che precede l’articolo 74
Capitolo 4: Disposizioni finali
3. Legge federale del 12 giugno 19597 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO)
Art. 3 (nuovo) Durata dell’assoggettamento
1 L’assoggettamento alla tassa comincia all’inizio dell’anno nel quale gli assoggettati agli obblighi militari compiono 20 anni.
7 RS 661