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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 14 pagine
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delegate previa consultazione delle commissioni della politica di sicurezza e della politica estera delle Camere federali.
Art. 85 cpv. 3
3 Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto.
Art. 103 cpv. 3
3 Per determinare l’idoneità di un aspirante, l’autorità competente può:
a. chiedere rapporti di polizia e militari concernenti la persona interessata;
b. consultare il casellario giudiziale, inserti penali e inserti relativi all’esecuzione delle pene;
c. chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti nonché consultare inserti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d. esigere l’esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.
Art. 109a (nuovo) Liquidazione
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport provvede alla liquidazione di materiale dell’esercito e disciplina le competenze in seno al Dipartimento.
2 Conclude i contratti necessari per la liquidazione.
3 Preserva i beni culturali dell’esercito considerati degni di essere conservati.
Art. 109b (nuovo) Cooperazione in materia d’armamento con Stati partner
1 Nel quadro della politica estera e della politica di sicurezza svizzere, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di cooperazione nel campo dell’armamento.
2 Tali accordi possono segnatamente avere per oggetto:
a. l’acquisto di armamenti;
b. la ricerca e lo sviluppo, la garanzia della qualità e la manutenzione nel campo della tecnica militare;
c. lo scambio di informazioni e di dati;
d. le condizioni quadro della cooperazione specifica al progetto con l’industria nel campo dell’armamento;
e. l’identificazione di progetti comuni in tale campo.
Art. 113
Abrogato