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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 14 pagine

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delegate previa consultazione delle commissioni della politica di sicurezza e della politica estera delle Camere federali.

Art. 85 cpv. 3

3 Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto.

Art. 103 cpv. 3

3 Per determinare l’idoneità di un aspirante, l’autorità competente può:

a. chiedere rapporti di polizia e militari concernenti la persona interessata;

b. consultare il casellario giudiziale, inserti penali e inserti relativi all’esecuzione delle pene;

c. chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti nonché consultare inserti relativi a esecuzioni e fallimenti;

d. esigere l’esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 109a (nuovo) Liquidazione

1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport provvede alla liquidazione di materiale dell’esercito e disciplina le competenze in seno al Dipartimento.

2 Conclude i contratti necessari per la liquidazione.

3 Preserva i beni culturali dell’esercito considerati degni di essere conservati.

Art. 109b (nuovo) Cooperazione in materia d’armamento con Stati partner

1 Nel quadro della politica estera e della politica di sicurezza svizzere, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di cooperazione nel campo dell’armamento.

2 Tali accordi possono segnatamente avere per oggetto:

a. l’acquisto di armamenti;

b. la ricerca e lo sviluppo, la garanzia della qualità e la manutenzione nel campo della tecnica militare;

c. lo scambio di informazioni e di dati;

d. le condizioni quadro della cooperazione specifica al progetto con l’industria nel campo dell’armamento;

e. l’identificazione di progetti comuni in tale campo.

Art. 113

Abrogato