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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 14 pagine

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re che le è assegnata, diventa soggetta all’obbligo di prestare servizio militare e all’obbligo di notificazione.

Art. 4 cpv. 2 e 3

2 Gli Svizzeri all’estero possono annunciarsi volontariamente per il servizio militare. Se il loro annuncio è accolto, diventano soggetti all’obbligo di leva. Se al reclutamento sono dichiarati abili al servizio militare e si impegnano ad assumere la funzione loro assegnata, diventano soggetti all’obbligo di prestare servizio militare.

3 Possono essere chiamati in servizio per il servizio di difesa nazionale (art. 76) anche gli altri Svizzeri all’estero.

Art. 6a (nuovo) Documento relativo all’adempimento dell’obbligo di prestare servi-

zio militare

1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare ricevono un documento che attesta lo stato di adempimento del loro obbligo di prestare servizio militare.

2 Il documento è periodicamente aggiornato.

Titolo che precede l’articolo 7

Capitolo 2: Contenuto dell’obbligo di prestare servizio militare

Sezione 1: Obbligo di leva e reclutamento

Art. 7 Obbligo di leva

1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono soggette all’obbligo di leva dall’inizio dell’anno in cui compiono 18 anni.

2 Le persone soggette all’obbligo di leva devono annunciarsi presso le autorità militari competenti per la registrazione nel controllo militare e fornire in tale occasione i dati di cui all’articolo 27. L’obbligo di annunciarsi si estingue alla fine dell’anno in cui esse compiono 29 anni.

3 Le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare a una manifestazione informativa e, in tale occasione:

a. consegnare, all’attenzione dei medici competenti, un questionario medico sullo stato di salute generale compilato in precedenza;

b. indicare, all’attenzione degli organi del reclutamento, il periodo in cui desiderano assolvere la scuola reclute.

4 La manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42). Le Svizzere non soggette all’obbligo di leva e gli Svizzeri all’estero possono partecipare alla manifestazione informativa.