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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 14 pagine

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2 I sergenti e i tenenti di nuova nomina assolvono un servizio d’istruzione in una scuola reclute. Assumono la responsabilità dell’istruzione e della condotta al loro livello.

3 Il Consiglio federale disciplina:

a. quali altri servizi d’istruzione devono essere assolti per conseguire un grado superiore, per esercitare una nuova funzione o per un nuovo addestramento;

b. quali servizi speciali devono prestare gli ufficiali e i sottufficiali;

c. la durata massima dell’istruzione dei quadri e dei servizi d’istruzione.

4 Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a disciplinare i dettagli relativi ai servizi d’istruzione, quali il frazionamento, i partecipanti e le condizioni d’ammissione.

Art. 56-58

Abrogati

Art. 66 cpv. 1

1 Gli impieghi destinati al promovimento della pace devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza svizzere. Gli impieghi non armati sono possibili sulla base di convenzioni di diritto internazionale tra Stati aventi l’approvazione dello Stato nel quale si svolge l’impiego. Gli impieghi armati possono essere ordinati soltanto sulla base di un mandato dell’ONU o dell’OSCE.

Art. 66b cpv. 4 e 5 (nuovo)

4 Un impiego armato dev’essere approvato preliminarmente dall’Assemblea federale qualora siano impiegati oltre 30 militari oppure la sua durata sia superiore a sei mesi. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell’Assemblea federale.

5 Nel decreto d’approvazione, l’Assemblea federale può delegare interamente o parzialmente al Consiglio federale le proprie competenze per la proroga dell’impiego approvato. Il Consiglio federale esercita le competenze che gli sono delegate previa consultazione delle commissioni della politica di sicurezza e della politica estera delle Camere federali.

Art. 70 cpv. 2 e 3 (nuovo)

2 Se la chiamata in servizio concerne più di 4000 militari o l’impiego dura più di tre settimane, l’impiego dev’essere approvato preliminarmente dall’Assemblea federale. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell’Assemblea federale.

3 Nel decreto d’approvazione, l’Assemblea federale può delegare interamente o parzialmente al Consiglio federale le proprie competenze per la proroga dell’impiego approvato. Il Consiglio federale esercita le competenze che gli sono